Lavoro

Aspettativa non retribuita e comporto: quando le assenze non si sommano

Il periodo di comporto è il tempo massimo in cui il lavoratore malato conserva il posto. Un parere ARAN in materia ha chiarito che, per i dipendenti del comparto Funzioni Locali, i periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quel calcolo. La distinzione incide direttamente sulla legittimità di un eventuale licenziamento.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 ottobre 2026 ·4 min

Il nodo: due assenze diverse, un unico rischio di confusione

Il termine tecnico è «periodo di comporto»: l'arco temporale durante il quale il dipendente, pur assente per malattia, non può essere licenziato per quel motivo e mantiene il diritto alla conservazione del posto. Superato quel limite, il datore può procedere al recesso.

Il problema nasce quando l'amministrazione, nel conteggiare i giorni di comporto, somma periodi che hanno natura giuridica diversa. L'aspettativa non retribuita e l'assenza per malattia sono due istituti distinti: la prima è una sospensione volontaria e concordata del rapporto; la seconda è un'impossibilità temporanea della prestazione per ragioni di salute. Confonderli nel calcolo può portare a dichiarare superato il comporto quando, in realtà, non lo è.

Inquadramento normativo

La disciplina della malattia e del periodo di comporto per il comparto Funzioni Locali è contenuta nel CCNL 21 maggio 2018, nel Titolo dedicato alle assenze e al trattamento di malattia. Segnaliamo che l'esatta collocazione dell'articolo va sempre verificata sulla versione ufficiale pubblicata dall'ARAN, poiché la numerazione può generare equivoci: la verifica puntuale sul testo vigente è un passaggio da non saltare prima di qualunque calcolo.

Sul punto specifico è intervenuto un parere ARAN in materia di comporto, che ha confermato un principio di sistema: i periodi di aspettativa non retribuita non concorrono a formare il limite di comporto per malattia. La ragione è logica prima che normativa: durante l'aspettativa il rapporto è sospeso per scelta del dipendente, non per uno stato morboso. Non vi è quindi assenza «per malattia» da computare.

Il principio trova conforto nell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in tema di comporto, secondo cui vanno escluse dal conteggio le assenze riconducibili a titoli diversi dalla malattia (si vedano, tra le altre, le pronunce che distinguono le assenze per cause non morbose da quelle computabili). Il parere ARAN non introduce quindi una regola isolata, ma recepisce un indirizzo interpretativo più ampio.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore. Un conteggio che sommi indebitamente l'aspettativa non retribuita può far apparire superato il comporto e legittimare un licenziamento che, in realtà, è illegittimo. Verificare il calcolo è la prima difesa.

Per l'amministrazione. L'errore nel computo espone al rischio di soccombenza in giudizio, con possibile reintegrazione o risarcimento. La corretta separazione delle assenze per titolo non è un formalismo, ma condizione di validità del recesso.

Il taglio è dunque speculare: ciò che per il dipendente è una tutela, per l'ente è un onere di diligenza nel conteggio.

Un avvertimento sull'ambito di applicazione

Il principio qui esaminato riguarda il comparto Funzioni Locali. Non è automaticamente estensibile ad altri comparti del pubblico impiego né al settore privato, dove la materia è regolata da contratti collettivi diversi e da una disciplina codicistica propria (art. 2110 c.c.). Ogni valutazione va calata nel CCNL applicabile al singolo rapporto.

Cosa fare in concreto

  1. Ricostruisci il prospetto delle assenze distinguendo, voce per voce, i giorni di malattia da quelli di aspettativa non retribuita o altri titoli non computabili.
  2. Confronta il dato con il tetto di comporto previsto dal CCNL Funzioni Locali vigente, verificato sulla versione ufficiale ARAN.
  3. Richiedi all'amministrazione il dettaglio del calcolo su cui si fonda l'eventuale contestazione o il recesso.
  4. Rispetta i termini di decadenza in caso di licenziamento: l'impugnazione stragiudiziale va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione, seguita dal deposito del ricorso o dalla richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni (art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010); l'applicabilità al singolo rapporto di pubblico impiego va verificata caso per caso.
  5. Consigliamo di raccogliere la documentazione (certificati, provvedimenti di concessione dell'aspettativa, prospetti presenze) prima di ogni confronto con l'ente.

Un calcolo accurato, fin dall'origine, riduce il contenzioso per entrambe le parti.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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