Lavoro

Aspettativa non retribuita e comporto: due istituti da non confondere

Un orientamento applicativo dell'Aran ribadisce un principio importante per i dipendenti pubblici: i giorni di aspettativa non retribuita per motivi personali non si sommano a quelli di malattia nel calcolo del periodo di comporto. La distinzione conta, perché incide direttamente sul rischio di perdere il posto di lavoro dopo assenze prolungate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il chiarimento dell'Aran

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha chiarito che l'aspettativa non retribuita per motivi personali e familiari resta un istituto distinto dalla malattia. I periodi di aspettativa, di conseguenza, non entrano nel conteggio del cosiddetto periodo di comporto.

La distinzione può sembrare tecnica, ma ha conseguenze concrete: da essa dipende se un lavoratore, dopo mesi di assenza, conservi o meno il diritto a mantenere il rapporto di lavoro.

Cos'è il periodo di comporto

Il periodo di comporto è l'arco temporale entro il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato quel limite, il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento (o, nel pubblico impiego, alla risoluzione del rapporto).

È un istituto pensato per bilanciare due interessi: la tutela della salute del lavoratore e l'esigenza dell'amministrazione di poter contare su una prestazione stabile. Il comporto, per definizione, riguarda le assenze per malattia.

Perché l'aspettativa è diversa

L'aspettativa non retribuita per motivi personali è, invece, una sospensione volontaria del rapporto di lavoro. Il dipendente non è assente perché malato: è assente perché ha chiesto e ottenuto di sospendere temporaneamente la propria attività per ragioni proprie.

Da qui la logica dell'orientamento Aran: comporto e aspettativa hanno presupposti giuridici diversi. Il primo tutela chi non può lavorare per ragioni di salute; la seconda risponde a una scelta del lavoratore. Sommare i due periodi significherebbe far pesare, ai fini della conservazione del posto, giorni che malattia non sono.

Il riferimento contrattuale

La disciplina di dettaglio va cercata nel CCNL del comparto di appartenenza del dipendente: Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca. Ciascun comparto colloca in articoli propri sia l'aspettativa per motivi personali e familiari sia il periodo di comporto, con numerazioni e durate che non coincidono tra loro.

È opportuno, quindi, verificare il testo del CCNL di comparto vigente e individuare l'articolo che disciplina l'aspettativa non retribuita e quello che regola il comporto: la formulazione può variare in modo sensibile. Analogamente, l'orientamento applicativo Aran richiamato va letto nel suo testo integrale (raccolto tra gli orientamenti applicativi consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia) per coglierne l'esatta portata.

Effetti sugli altri istituti

Occorre distinguere gli effetti sul comporto da quelli su ferie, tredicesima e anzianità. Nei CCNL del pubblico impiego l'aspettativa non retribuita per motivi personali, in linea con la sua natura di sospensione volontaria, non è di norma computabile ai fini dell'anzianità di servizio né determina maturazione di ferie o di trattamento economico per il periodo di sospensione.

Si tratta però di aspetti da riscontrare puntualmente nel testo contrattuale di comparto, perché la disciplina può prevedere eccezioni e modalità specifiche. Il punto fermo del chiarimento Aran resta un altro: quei giorni non erodono il comporto.

Implicazioni pratiche

Per il dipendente pubblico il principio è tutelante. Chi, dopo un periodo di malattia, si trova ad avvicinarsi al limite del comporto può valutare l'aspettativa come strumento distinto, senza che i due periodi si cumulino a suo danno.

Resta però essenziale la corretta qualificazione delle assenze: un'assenza per malattia impropriamente registrata, o viceversa, può alterare il conteggio. La documentazione e la comunicazione all'amministrazione devono essere precise.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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