Famiglia

Casa coniugale e mantenimento: perché l'assegnazione incide sull'assegno per i figli

La Cassazione ribadisce un principio dalle ricadute concrete: assegnare la casa familiare a un genitore rappresenta un beneficio economico che deve pesare nel calcolo del mantenimento dei figli. Chi resta nell'abitazione risparmia il costo di un alloggio, e questo vantaggio va bilanciato con le risorse dell'altro genitore. Vediamo perché conta e cosa fare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il principio affermato

La Corte di Cassazione torna su un tema che divide le coppie in fase di separazione: il rapporto tra assegnazione della casa familiare e determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori.

Il punto è semplice nella sostanza. L'assegnazione della casa coniugale al genitore con cui i figli vivono in prevalenza (il cosiddetto genitore collocatario) non è solo una tutela della continuità abitativa dei minori. È anche un vantaggio economico misurabile: chi resta nell'abitazione non deve sostenere il costo di un affitto o di un mutuo per un altro immobile.

Questo beneficio, secondo la Corte, non può essere ignorato quando si calcola l'assegno. Va inserito nella valutazione complessiva delle risorse dei due genitori.

Inquadramento normativo

La disciplina si regge su tre norme del Codice civile. L'art. 316-bis fissa l'obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro. L'art. 337-ter indica i criteri per determinare il contributo di mantenimento: tenore di vita goduto durante la convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi.

L'art. 337-sexies disciplina l'assegnazione della casa familiare, stabilendo che di essa "il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori". È proprio questa la base normativa che la Cassazione valorizza: il legislatore ha esplicitamente collegato assegnazione della casa e rapporti economici.

In altre parole, il godimento dell'immobile è un elemento del bilanciamento, non una variabile indipendente.

Cosa cambia nella pratica

Per il genitore collocatario, il messaggio è chiaro: ottenere la casa familiare può comportare un assegno di mantenimento a proprio favore leggermente inferiore rispetto a quanto si otterrebbe senza l'assegnazione. Il risparmio abitativo entra nell'equazione.

Per il genitore non collocatario, questo può tradursi in un contributo economico ridotto, perché una parte del suo obbligo verso i figli si considera già assolta attraverso la rinuncia al godimento dell'immobile, spesso di sua proprietà o cointestato.

Attenzione, però, a una distinzione fondamentale. L'assegnazione risponde in primo luogo all'interesse dei figli a non essere sradicati dal loro ambiente. Non è uno strumento di redistribuzione patrimoniale tra ex coniugi. La Cassazione bilancia, ma non capovolge la gerarchia: la tutela del minore resta il criterio guida.

Il vantaggio economico incide quindi sulla *quantificazione* dell'assegno, non sulla *decisione* di assegnare o meno la casa.

Un esempio concreto

Immaginiamo due genitori con redditi simili. La casa, di proprietà del padre, viene assegnata alla madre presso cui vivono i figli. Il giudice, nel fissare il contributo paterno, può tenere conto del fatto che il padre sopporta il peso di un immobile che non utilizza, mentre la madre gode gratuitamente di un alloggio. Il risultato può essere un assegno più contenuto rispetto a un'ipotesi senza assegnazione. Ma il calcolo resta ancorato ai bisogni dei figli.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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