Famiglia

Assegno di divorzio compensativo per chi rinuncia alla carriera

Con la sentenza n. 987/2026, il Tribunale di Cassino conferma un principio ormai consolidato: il coniuge che ha rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia ha diritto all'assegno di divorzio con funzione compensativa, anche senza trovarsi in stato di bisogno assoluto. Una pronuncia che valorizza i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 ottobre 2026 ·4 min

Il caso deciso a Cassino

Il Tribunale di Cassino ha riconosciuto l'assegno di divorzio a un coniuge che, durante il matrimonio, aveva abbandonato le proprie prospettive professionali per occuparsi della gestione familiare e dei figli. Il punto rilevante è che il riconoscimento è avvenuto a prescindere da uno stato di indigenza: non serve dimostrare di non avere i mezzi per vivere, ma di aver subito un sacrificio economico misurabile in ragione delle scelte condivise con l'altro coniuge.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 (legge sul divorzio). La disposizione prevede che il tribunale, valutate le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione e il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, disponga l'obbligo di corrispondere un assegno quando il richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

La giurisprudenza ha progressivamente chiarito che l'assegno di divorzio non ha natura esclusivamente assistenziale. Dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18287/2018), si riconosce all'assegno una funzione composita: assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Quest'ultima mira a riequilibrare la disparità economica derivante dalle scelte compiute in costanza di matrimonio, quando uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative reddituali per un ruolo endofamiliare condiviso.

Cosa significa "funzione compensativa"

In termini concreti: se durante il matrimonio un coniuge ha lasciato il lavoro, rinunciato a una promozione o a un percorso di qualificazione per occuparsi della casa e dei figli, questa scelta ha prodotto un vantaggio per l'intero nucleo e per la carriera dell'altro coniuge. Al momento del divorzio, quel sacrificio non può restare privo di conseguenze economiche.

L'assegno compensativo serve proprio a questo: riconoscere il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e professionale dell'altro. Non è una elargizione, ma la restituzione di un valore economico generato da una decisione comune.

Implicazioni pratiche

La pronuncia del Tribunale di Cassino conferma una linea che incide direttamente sulle strategie processuali. Per il coniuge richiedente, significa che l'assegno può essere ottenuto anche in presenza di un reddito proprio, purché si dimostri il nesso tra le rinunce professionali e le scelte condivise.

Per il coniuge obbligato, significa che non basta eccepire l'autosufficienza economica dell'altro per escludere l'assegno. Il giudice valuterà l'intera storia matrimoniale, la durata del vincolo, l'età del richiedente e la concreta possibilità di reinserimento lavorativo.

Il punto decisivo resta la prova. Chi chiede l'assegno deve documentare i sacrifici compiuti: dimissioni rassegnate in un certo momento, occasioni professionali rifiutate, percorsi di studio interrotti, un divario reddituale che si è ampliato nel tempo a vantaggio dell'altro coniuge.

Cosa fare in concreto

Un orientamento da seguire con attenzione

La sentenza n. 987/2026 non introduce principi nuovi, ma li applica con rigore a un caso concreto. È un segnale utile: i giudici di merito recepiscono sempre più la lettura compensativa dell'assegno di divorzio. Chi affronta una separazione o un divorzio dovrebbe considerare questi profili sin dalle prime fasi, perché la ricostruzione probatoria richiede tempo e cura.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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