Conti dei figli e assegno di divorzio: cosa considera il giudice
Un coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio opera, tramite delega, sui conti correnti intestati ai figli minori. Quelle movimentazioni possono incidere sulla misura dell'assegno? Il tema tocca la prova della reale condizione economica del richiedente e la valutazione discrezionale del giudice. Vediamo cosa dice il quadro normativo e come muoversi in concreto.
Il tema in sintesi
Capita spesso che, dopo la separazione o il divorzio, un genitore mantenga la delega a operare su conti correnti intestati ai figli minori. La domanda che ricorre nei contenziosi è netta: quelle disponibilità e quelle movimentazioni possono essere valorizzate dal giudice per rideterminare l'assegno di divorzio?
La risposta non è meccanica. Non esiste un automatismo per cui la delega su un conto del figlio riduce l'assegno. Esiste, invece, un principio generale: la determinazione dell'assegno presuppone una fotografia il più possibile fedele della reale condizione economica del coniuge che lo chiede. E in quella fotografia possono entrare anche gli indizi che emergono dai flussi finanziari riferibili al richiedente.
Inquadramento normativo
Il riferimento cardine è l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio). La norma àncora l'assegno alla mancanza di mezzi adeguati e all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, imponendo al giudice di valutare le condizioni dei coniugi, il contributo dato alla vita familiare, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
Su questo impianto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018, che hanno superato il criterio del solo "tenore di vita" matrimoniale e affermato la natura composita dell'assegno: funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Da qui l'esigenza di un accertamento concreto e completo delle risorse effettive del richiedente.
È importante chiarire un punto di metodo. In materia tributaria esistono presunzioni bancarie (tipicamente evocate a proposito dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973) che consentono al Fisco di attribuire al contribuente i movimenti sui conti a lui riferibili. Trasporre tale meccanismo al diritto di famiglia è un'analogia interpretativa, non un principio automaticamente applicabile: nel giudizio di famiglia il giudice non applica presunzioni legali tributarie, ma valuta liberamente gli elementi di prova e gli indizi, potendo trarne convincimento secondo le regole ordinarie del processo civile.
Cosa cambia per il coniuge beneficiario
Il profilo delicato riguarda la prova. Se dal quadro istruttorio emerge che il coniuge richiedente movimenta con continuità e nel proprio interesse somme depositate su conti intestati ai figli, quell'elemento può diventare un indizio di una capacità economica non dichiarata.
Qui va evitata una semplificazione. Non si verifica una piena inversione dell'onere della prova a carico del delegato. Più correttamente: una volta che la controparte fa emergere l'indizio (la delega, i prelievi ricorrenti, l'uso personale delle somme), sorge in capo al beneficiario un onere di allegazione e di prova contraria, cioè l'esigenza pratica di dimostrare che quei fondi appartengono al figlio e sono destinati a lui. Chi non offre spiegazioni credibili rischia che il giudice valorizzi l'indizio in senso a sé sfavorevole.
Attenzione a non generalizzare. La delega su un conto del figlio è, di per sé, del tutto legittima e spesso doverosa nella gestione ordinaria. Diventa rilevante solo quando i flussi rivelano un uso personale delle somme da parte del genitore. La valutazione resta rimessa al giudice, caso per caso, sulla base delle prove concrete.
Cosa fare in concreto
- Tenere separati i patrimoni. Utilizzare il conto del figlio solo per esigenze del figlio e conservare documentazione delle spese (scuola, sanità, attività).
- Documentare la provenienza delle somme. Se sul conto affluiscono regali, eredità o accantonamenti destinati al minore, mantenere traccia scritta dell'origine e della destinazione.
- Evitare prelievi e giroconti "promiscui". Non trasferire fondi dal conto del figlio ai propri conti personali senza causale chiara e giustificabile.
- Prepararsi al contraddittorio. In caso di revisione dell'assegno, raccogliere in anticipo estratti conto e giustificativi, così da poter replicare a eventuali contestazioni.
- Rivolgersi a un legale prima del giudizio. È opportuno affrontare la questione con un professionista, che potrà valutare la solidità della propria posizione probatoria e la strategia difensiva più adeguata.
In conclusione
La gestione dei conti dei figli non è, di regola, un elemento penalizzante. Lo diventa quando i movimenti tradiscono un impiego personale delle risorse da parte del genitore beneficiario. Il consiglio operativo è la trasparenza documentale: separare ciò che appartiene al minore da ciò che appartiene al genitore riduce il rischio di contestazioni in sede di revisione dell'assegno.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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