Famiglia

Assegno di divorzio e conti intestati ai figli: quando si riduce

Una recente pronuncia della Cassazione affronta un tema delicato: la disponibilità di somme depositate su conti intestati ai figli minori può incidere sull'assegno di divorzio spettante al genitore che li gestisce. Il principio distingue tra titolarità formale del conto e controllo effettivo del denaro, con conseguenze concrete per chi opera in forza di delega.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso e la questione giuridica

Il tema è noto a chi affronta un divorzio: come si valuta la reale capacità economica dell'ex coniuge che chiede o percepisce l'assegno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha esaminato l'ipotesi in cui il genitore affidatario disponga, tramite delega, di conti correnti intestati ai figli minori.

La domanda è semplice: quelle somme, formalmente dei figli, possono essere considerate nella valutazione della situazione economica del genitore che le movimenta? La risposta della Corte non è automatica, ma richiede un accertamento in concreto.

> Nota sulle fonti. Il riferimento all'ordinanza è riportato in forma generica perché al momento della redazione gli estremi (numero, sezione, anno) non risultano verificabili con certezza. Prima di ogni utilizzo processuale è indispensabile controllare la pronuncia sulla banca dati ufficiale della Cassazione.

Inquadramento normativo

L'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5, comma 6, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898. La norma àncora l'attribuzione dell'assegno a una valutazione che tiene conto, tra l'altro, delle condizioni economiche dei coniugi e del contributo dato alla vita familiare.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18287 del 2018, hanno chiarito la natura composita dell'assegno: non più solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Il giudice deve quindi ricostruire l'effettiva situazione economica di chi chiede il contributo, guardando alla sostanza e non solo alle intestazioni formali.

È qui che si inserisce la questione dei conti dei figli. La titolarità formale del conto (il figlio minore) non coincide necessariamente con il controllo effettivo delle somme (il genitore delegato). Se il denaro è di fatto nella disponibilità del genitore, il giudice può tenerne conto.

Una precisazione sull'analogia fiscale

Si è talvolta richiamato il meccanismo presuntivo previsto in materia tributaria sulle movimentazioni bancarie, secondo cui i versamenti non giustificati si presumono redditi. È bene essere chiari: quel meccanismo non è direttamente applicabile al giudizio di famiglia.

Nel diritto di famiglia non opera alcuna presunzione legale automatica che trasformi le somme sui conti dei figli in disponibilità del genitore. Il richiamo fiscale ha valore soltanto di suggestione argomentativa. Il giudice della famiglia procede a un accertamento fattuale, valutando prove e circostanze concrete, senza importare presunzioni tributarie.

Titolarità formale e controllo effettivo

Il cuore della questione è la distinzione tra chi è intestatario del conto e chi ne dispone realmente. Un conto intestato al figlio minore ma alimentato e movimentato dal genitore, per spese non riconducibili al mantenimento del figlio, può segnalare una capacità economica che il giudice valuta.

Si tratta, in ogni caso, di una presunzione relativa, non assoluta. Il genitore può fornire prova contraria: dimostrare che le somme appartengono davvero al minore, che provengono da donazioni, eredità o accantonamenti a suo favore, e che le movimentazioni sono avvenute nell'interesse del figlio. La prova documentale, in questi casi, è decisiva.

Implicazioni pratiche

Per chi percepisce o versa l'assegno, il messaggio è duplice. Da un lato, non basta intestare somme ai figli per sottrarle alla valutazione economica: conta l'uso reale del denaro. Dall'altro, chi gestisce legittimamente conti dei minori nel loro interesse non deve temere automatismi, purché sia in grado di documentare la provenienza e la destinazione delle somme.

La gestione trasparente e tracciabile dei conti dei figli diventa quindi un elemento di tutela, non solo un adempimento formale.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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