Lavoro

L'assegno di ricerca è pignorabile? Limiti e misura

L'assegno di ricerca costituisce spesso l'unica fonte di reddito del ricercatore. Quando arriva un pignoramento, la domanda è immediata: quanto può essere aggredito? La risposta dipende dalla natura del creditore e dalla collocazione delle somme. Il quadro normativo non è del tutto lineare, perché la disciplina protettiva nasce per le retribuzioni in senso stretto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Inquadramento normativo

L'assegno di ricerca è erogato dalle università nell'ambito di un rapporto che non è di lavoro subordinato. Questa natura ha una conseguenza concreta: l'art. 545 c.p.c., che fissa i limiti di pignorabilità, parla testualmente di "stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro" e di pensioni. La sua applicazione all'assegno di ricerca è quindi oggetto di dibattito, perché non si tratta di una retribuzione in senso tecnico.

Parte della giurisprudenza di merito ha comunque riconosciuto la natura alimentare-sostitutiva dell'assegno, estendendo per via interpretativa le tutele previste per i redditi da lavoro. Si tratta però di orientamenti non consolidati: in assenza di un principio univoco fissato dalla Corte di cassazione, l'esito può variare da tribunale a tribunale. È bene esserne consapevoli prima di impostare una difesa fondata sull'impignorabilità.

Creditore privato: il limite del quinto

Se il creditore è un soggetto privato (una banca, una società di recupero, un ex fornitore), e si accede alla tutela dell'art. 545 c.p.c., la somma aggredibile è di norma pari a un quinto dell'importo netto. I restanti quattro quinti restano nella disponibilità del debitore. Questo limite riguarda la somma dovuta dall'ente erogatore, cioè l'assegno non ancora pagato.

Riscossione fiscale: le fasce dell'art. 72-ter

Quando a procedere è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti fiscali, si applica l'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973. Qui la misura del pignoramento è graduata in base all'importo della retribuzione mensile, non in base all'ammontare del debito. È un punto che genera frequenti equivoci.

Le fasce sono le seguenti, riferite all'importo mensile percepito:

Per i ricercatori, che si collocano quasi sempre nella prima fascia, ciò significa un limite più favorevole rispetto al quinto ordinario: il pignoramento fiscale non può superare un decimo del mensile.

Somme già accreditate sul conto corrente

Una distinzione decisiva riguarda il momento in cui le somme confluiscono sul conto. L'art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. prevede due regimi diversi.

Per gli accrediti anteriori al pignoramento del conto, è impignorabile la parte pari al triplo dell'assegno sociale; solo l'eccedenza può essere aggredita. Questa soglia protegge il risparmio già maturato al momento del pignoramento.

Per gli accrediti successivi al pignoramento, invece, la protezione del triplo non opera: restano applicabili i limiti ordinari, quindi il pignoramento colpisce le somme entro il quinto. La data dell'accredito, rispetto alla notifica del pignoramento, è dunque un dato da verificare con precisione, perché cambia radicalmente l'importo aggredibile.

Implicazioni pratiche

Per il ricercatore destinatario di un pignoramento, il primo elemento da chiarire è chi sia il creditore: da questo dipende se si applica il quinto (privato) o la graduazione dell'art. 72-ter (fisco). Il secondo elemento è dove si trovano le somme: presso l'università o già sul conto. Il terzo è la data degli accrediti rispetto alla notifica.

Questi tre dati determinano l'importo effettivamente pignorabile e le eventuali eccezioni sollevabili. Un errore frequente è dare per scontata l'impignorabilità integrale: come visto, l'applicazione delle tutele dell'art. 545 c.p.c. all'assegno di ricerca non è pacifica.

Cosa fare in concreto

  1. Individua la natura del creditore: privato (limite del quinto) o riscossione fiscale (fasce dell'art. 72-ter).
  2. Verifica dove si trovano le somme: ancora presso l'università o già confluite sul conto corrente.
  3. Ricostruisci le date degli accrediti rispetto alla notifica del pignoramento, distinguendo accrediti anteriori (triplo dell'assegno sociale) e successivi (limite del quinto).
  4. Conserva copia dei cedolini e degli estratti conto: sono la prova documentale su cui si fondano le contestazioni.
  5. È opportuno un intervento tecnico tempestivo prima dell'udienza di assegnazione, quando le eccezioni sono ancora proponibili.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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