Famiglia

Assegno divorzile e unioni civili: gli orientamenti consolidati della Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha stabilizzato alcuni principi cardine del diritto di famiglia: l'assegno divorzile ha natura composita, il giudice dispone di poteri istruttori penetranti sul patrimonio dei coniugi e la convivenza precedente all'unione civile può assumere rilievo. Vediamo cosa significa in concreto per chi affronta una separazione o lo scioglimento di un'unione civile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il quadro normativo di riferimento

Due sono i testi che governano la materia. Per il divorzio, la legge 1° dicembre 1970, n. 898, il cui art. 5 disciplina l'assegno spettante all'ex coniuge. Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), che ha esteso all'unione civile gran parte della disciplina matrimoniale, incluse le regole sullo scioglimento e sui rapporti patrimoniali.

Su questo impianto normativo si è depositato un consolidato orientamento di legittimità, il cui snodo resta la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 2018, che ha superato il criterio unico del "tenore di vita" e ridefinito la funzione dell'assegno divorzile.

La natura composita dell'assegno divorzile

Secondo l'orientamento consolidato, l'assegno divorzile non ha una sola funzione, ma una natura composita che integra tre componenti.

La componente assistenziale guarda all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e alla sua impossibilità oggettiva di procurarseli. La componente compensativa valorizza il contributo dato dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. La componente perequativa mira a riequilibrare la disparità economica quando essa sia effetto delle scelte condivise durante il matrimonio (ad esempio la rinuncia di uno dei due a occasioni professionali per dedicarsi alla famiglia).

Il punto interpretativo più delicato è il rapporto tra queste componenti. La sola inadeguatezza reddituale non basta: chi chiede l'assegno deve dimostrare che lo squilibrio deriva da un sacrificio compiuto nell'interesse della famiglia. In assenza di tale prova, la componente compensativa-perequativa non opera e residua, se ne ricorrono i presupposti, la sola funzione assistenziale.

Di qui una conseguenza pratica di peso: l'onere probatorio grava su chi domanda l'assegno. Non è sufficiente allegare un reddito inferiore; occorre documentare le scelte comuni, la durata del matrimonio, l'apporto alla vita familiare e le rinunce professionali subite. È una prova per fatti concreti, non per affermazioni generiche.

I poteri istruttori del giudice

La determinazione dell'assegno presuppone una fotografia veritiera delle condizioni economiche delle parti. A questo fine l'art. 5, comma 9, della legge n. 898/1970 attribuisce al tribunale il potere di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, avvalendosi anche della polizia tributaria.

Si tratta di uno strumento che riduce lo spazio per dichiarazioni reddituali reticenti o incomplete. Chi ipotizza di ridimensionare la propria posizione patrimoniale in vista del giudizio deve considerare che l'accertamento può estendersi a movimenti bancari, partecipazioni societarie e disponibilità non dichiarate.

Unioni civili: il rilievo della convivenza pregressa

Per le unioni civili la durata del rapporto incide sulla quantificazione degli obblighi economici al momento dello scioglimento. La giurisprudenza ha valorizzato le convivenze stabili instaurate prima della formalizzazione dell'unione civile, riconoscendo che il periodo di vita comune anteriore alla legge n. 76/2016 può concorrere a definire la durata complessiva del legame.

La ragione è di equità: molte coppie dello stesso sesso non avevano avuto la possibilità giuridica di formalizzare il rapporto prima del 2016. Ignorare quegli anni significherebbe penalizzare proprio chi ha condiviso un progetto di vita di lunga durata. Anche qui, però, il rilievo della convivenza pregressa va provato: coabitazione stabile, contribuzione reciproca, progetti comuni documentabili.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.*

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