Famiglia

Assegno divorzile ridotto per la delega sul conto del figlio

La Corte di Cassazione affronta un tema delicato: la delega dell'ex coniuge sul conto corrente del figlio può incidere sulla misura dell'assegno divorzile. Il ragionamento valorizza la disponibilità economica effettiva rispetto alla titolarità formale dei rapporti bancari. Un principio che amplia l'orizzonte probatorio nei giudizi di divorzio e impone maggiore attenzione alla ricostruzione del patrimonio delle parti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda riguarda la rideterminazione di un assegno divorzile. Nel corso del giudizio emerge che l'ex coniuge beneficiario dispone di una delega a operare sul conto corrente intestato al figlio. Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, avallata poi in sede di legittimità, quella delega rappresenta un indice della possibilità di attingere a risorse formalmente non intestate al richiedente.

Su questa base la misura dell'assegno è stata ridotta. Il nodo giuridico è netto: la titolarità formale di un rapporto bancario non coincide necessariamente con la disponibilità di fatto delle somme che vi transitano.

> Nota di verifica: gli estremi esatti della pronuncia (sezione, numero e anno) vanno verificati nella fonte ufficiale prima di ogni citazione in atti. La massima riportata dalla stampa specializzata indica una decisione della Prima Sezione civile in materia di divorzio.

Inquadramento normativo

L'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5, comma 6, della Legge 1° dicembre 1970, n. 898. La norma impone al giudice di valutare le condizioni delle parti, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, in rapporto alla durata del matrimonio.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, hanno chiarito la natura composita dell'assegno: non più solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Il giudice deve accertare l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e verificarne le cause, tenendo conto delle scelte compiute durante l'unione.

In questo quadro, la ricostruzione della reale capacità economica del richiedente diventa centrale. Ed è qui che si inserisce il ragionamento sulla delega bancaria: valutare non solo ciò che una persona possiede sulla carta, ma ciò di cui può concretamente disporre.

La disponibilità di fatto oltre la titolarità formale

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda la distinzione tra titolarità formale e disponibilità di fatto. Un conto intestato al figlio resta giuridicamente suo; ma se un genitore vi opera in forza di delega, il giudice può presumere che quel genitore acceda alle somme e le utilizzi.

Si tratta di una presunzione relativa: ammette prova contraria. Chi subisce la ricostruzione può dimostrare che la delega ha finalità limitate — ad esempio la gestione di spese del figlio — e che non corrisponde a un effettivo arricchimento personale.

L'accostamento a logiche di tipo accertativo, tipiche della materia tributaria, va circostanziato: la pronuncia non trasferisce automaticamente gli schemi fiscali al diritto di famiglia. Utilizza piuttosto un metodo indiziario già noto al processo civile, valorizzando indici concreti di disponibilità economica per superare la mera intestazione dei rapporti.

Implicazioni pratiche

Per chi affronta un giudizio di divorzio, il messaggio è duplice.

Da un lato, chi richiede l'assegno deve considerare che la propria situazione patrimoniale sarà esaminata anche al di là dei rapporti formalmente intestati: deleghe, cointestazioni e movimentazioni possono essere valorizzate.

Dall'altro, chi è chiamato a versare l'assegno dispone di uno strumento probatorio ulteriore, potendo segnalare al giudice indici di ricchezza non dichiarata. Restano fermi i poteri istruttori del giudice, che può disporre accertamenti anche tramite la Guardia di Finanza.

Cosa fare in concreto

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni famiglia ha il suo equilibrio.

Separazione, divorzio, affidamento, assegno: se vuoi un confronto riservato su una specifica situazione, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.