Famiglia

Assegno ai figli: il patrimonio del nuovo partner resta fuori dalla causa

Il Tribunale di Como ha ordinato l'espulsione dal fascicolo dei dati economici del nuovo compagno di un genitore, affermando un principio netto: nelle cause sul mantenimento dei figli il patrimonio del terzo estraneo all'unione è intoccabile, salvo presupposti concreti. Una decisione che ridisegna i confini tra onere della prova e tutela della riservatezza del convivente non parte del giudizio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·11 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Nel corso di un giudizio sul mantenimento dei figli, una delle parti aveva prodotto in causa documentazione relativa alla situazione economica del nuovo partner dell'altro genitore. L'obiettivo era evidente: dimostrare che il tenore di vita del genitore beneficiava, di fatto, delle disponibilità del convivente.

Il Tribunale di Como ha disposto l'espulsione di quei dati dal fascicolo processuale. Il principio affermato è chiaro: il patrimonio di chi è estraneo all'unione familiare non entra nel calcolo dell'assegno, né può essere oggetto di indagine istruttoria, in assenza di presupposti concreti e specifici.

Inquadramento normativo

Il mantenimento dei figli si fonda sull'art. 337-ter del Codice civile, che àncora l'assegno alle esigenze del minore e alle risorse economiche dei genitori — non di soggetti terzi. La norma individua con precisione i parametri: bisogni del figlio, tenore di vita goduto, tempi di permanenza presso ciascun genitore, capacità reddituale di entrambi.

Il convivente del genitore non è parte del rapporto di filiazione né del giudizio. Includere il suo patrimonio significherebbe estendere un obbligo legale a chi la legge non individua come obbligato. A ciò si aggiunge la tutela della riservatezza: la produzione in causa di dati economici di un terzo estraneo, senza una pertinenza processuale accertata, si pone in tensione con i principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Il dato, per essere ammesso, deve essere pertinente e necessario rispetto all'oggetto del giudizio. Una produzione documentale che riguarda un soggetto non obbligato e non parte difetta, di regola, di entrambi i requisiti.

La riserva: i "presupposti concreti"

La decisione non costruisce un muro assoluto. L'intervento del nuovo partner può rilevare quando sia dimostrato in modo specifico che le sue disponibilità modificano concretamente la situazione economica del genitore con cui convive.

È il caso, ad esempio, del genitore che non sostiene più spese abitative perché vive nell'immobile del partner, o che vede alleggerirsi stabilmente i costi ordinari grazie alla contribuzione del convivente. In queste ipotesi non si valuta il patrimonio del terzo in sé, ma il risparmio di spesa che ne deriva per il genitore obbligato o beneficiario. La differenza è sostanziale: oggetto di analisi resta la posizione del genitore, non quella del convivente.

Implicazioni pratiche

Per chi affronta una causa di mantenimento, la pronuncia ha ricadute immediate.

Chi intende far valere la nuova convivenza dell'altro genitore non può limitarsi a produrre buste paga, estratti conto o visure del partner. Deve allegare e provare un fatto preciso: che quella convivenza ha ridotto i costi di vita del genitore, incidendo sulla sua effettiva capacità economica.

Specularmente, chi ha un nuovo compagno estraneo al giudizio dispone di uno strumento di tutela: può chiedere l'espulsione dal fascicolo dei dati del partner prodotti senza pertinenza, segnalando la violazione della disciplina sulla protezione dei dati. La produzione indebita di documentazione economica altrui può assumere rilievo anche sul piano della responsabilità.

Cosa fare in concreto

La pronuncia di Como conferma una linea di equilibrio: il minore va tutelato con rigore nella determinazione dell'assegno, ma la tutela non autorizza a trasformare il processo in un'indagine sulla vita economica di chi parte non è.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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