Prestazioni familiari e lavoratori extra UE: cade il requisito di residenza
La parità di trattamento imposta dal diritto dell'Unione incide sulle prestazioni familiari erogate dall'INPS. Per i lavoratori extra UE titolari di permesso unico di soggiorno-lavoro, il requisito di residenza pregressa non può essere richiesto per accedere all'assegno di natalità e all'indennità di maternità. Cambia l'accesso alla prestazione, non i requisiti di reddito e di regolarità del soggiorno, che restano dovuti.
Il quadro: parità di trattamento e prestazioni familiari
La questione riguarda l'accesso dei lavoratori extra UE alle prestazioni familiari: in particolare l'assegno di natalità (già noto come bonus bebè) e le indennità legate alla maternità, gestite dall'INPS. Il tema centrale è la parità di trattamento tra lavoratori nazionali e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.
Il punto di partenza è l'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, che istituisce il cosiddetto "permesso unico" di soggiorno e lavoro. La norma riconosce ai titolari di tale permesso il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro anche in materia di sicurezza sociale, secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, che include le prestazioni familiari.
Cosa significa in concreto la parità
Il principio ha una conseguenza precisa: uno Stato membro non può subordinare l'erogazione di una prestazione familiare a un requisito di residenza pregressa richiesto solo, o in modo più gravoso, ai cittadini di Paesi terzi rispetto ai propri. Un requisito di questo tipo, se non giustificato, si traduce in una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione.
Su questa linea si è formata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di parità di trattamento sulle prestazioni sociali dei titolari di permesso unico. In sede interna, la Corte costituzionale è più volte intervenuta per censurare limitazioni all'accesso alle prestazioni assistenziali fondate sulla mera durata della residenza o del soggiorno, quando non ancorate a ragioni oggettive e proporzionate. L'indirizzo che ne emerge è coerente: il legame di uno straniero regolarmente soggiornante e lavoratore con lo Stato non può essere misurato solo sul tempo di permanenza pregressa.
Cosa cambia per il lavoratore extra UE
La distinzione da tenere ferma è questa: cade il requisito di residenza pregressa, non gli altri presupposti della prestazione.
Restano dovuti, in particolare:
- la regolarità del soggiorno, cioè la titolarità di un permesso idoneo (tipicamente il permesso unico lavoro);
- i requisiti reddituali eventualmente previsti dalla singola prestazione, che continuano ad applicarsi a tutti i richiedenti nello stesso modo;
- gli ulteriori presupposti di legge relativi allo stato di famiglia e alla nascita o all'evento tutelato.
In altre parole, viene rimosso un ostacolo all'accesso, ma la prestazione resta soggetta alle regole ordinarie che valgono per chiunque.
La questione degli arretrati
Chi si è visto negare in passato la prestazione per assenza del requisito di residenza può astrattamente valutare il recupero delle somme non percepite. Si tratta però di un profilo da esaminare caso per caso.
Rilevano, in particolare, i termini di prescrizione del diritto alla singola prestazione e gli eventuali termini di decadenza per la presentazione della domanda o per l'impugnazione del diniego. La possibilità concreta di ottenere arretrati dipende dalla data del provvedimento negativo, dal tipo di prestazione e dal comportamento tenuto dall'interessato. Non è possibile fornire una risposta valida in astratto.
Cosa fare in concreto
- Verificare il titolo di soggiorno: accertare di rientrare tra i lavoratori titolari di permesso unico o di altro titolo che dà diritto alla parità di trattamento ai sensi della direttiva 2011/98.
- Presentare o ripresentare la domanda all'INPS per l'assegno di natalità o per l'indennità di maternità, se in precedenza non presentata o respinta per difetto di residenza.
- Recuperare la documentazione: conservare l'eventuale provvedimento di diniego, la data di notifica e le ricevute delle domande già inoltrate.
- Valutare i termini di prescrizione e decadenza prima di attivare qualsiasi richiesta di arretrati, verificando la tempistica della singola prestazione.
- Sottoporre il caso a un esame individuale quando il diniego è già intervenuto: la strada tra riesame amministrativo e azione giudiziale va scelta sulla base della situazione concreta.
Un avvertimento sulle fonti
Su questa materia circolano riferimenti a provvedimenti interni di attuazione o di recepimento. Prima di dare per acquisito un intervento normativo specifico è opportuno verificarne gli estremi ufficiali (numero, anno e testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Il fondamento del diritto alla parità di trattamento resta comunque il diritto dell'Unione, direttamente applicabile e prevalente sulle norme interne incompatibili.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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