Assegno di natalità e maternità: eliminato il requisito di residenza per i lavoratori extra UE
Il requisito di residenza pregressa in Italia non può più ostacolare l'accesso dei lavoratori extra UE, titolari di permesso unico, all'assegno di natalità e maternità. La direzione, confermata dalla giurisprudenza europea e costituzionale, impone la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale. Chi si è visto negare la prestazione può valutare un riesame della propria posizione, nei limiti dei termini di legge.
Il quadro: parità di trattamento e sicurezza sociale
La questione riguarda i lavoratori di Paesi terzi (extra UE) regolarmente presenti in Italia con permesso unico lavoro-soggiorno. Per anni l'accesso ad alcune prestazioni familiari — tra cui assegno di natalità e assegno di maternità — è stato subordinato a requisiti di residenza pregressa sul territorio nazionale.
Quel requisito è oggi in tensione con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, sancito a livello europeo per i titolari di permesso unico. La direzione è chiara: il titolo di soggiorno che abilita al lavoro apre, di regola, anche l'accesso alle prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Inquadramento normativo
Il riferimento principale è la direttiva 2011/98/UE (cosiddetta direttiva "permesso unico"), che riconosce ai lavoratori di Paesi terzi il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante nei settori di sicurezza sociale indicati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Tra questi settori rientrano le prestazioni familiari e di maternità.
Su questa base, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ripetutamente censurato normative nazionali che, imponendo requisiti aggiuntivi (come la residenza prolungata) ai soli lavoratori stranieri, introducono una discriminazione non giustificata. Anche la Corte costituzionale italiana è intervenuta più volte, tra il 2019 e il 2022, dichiarando illegittimi vincoli di questo tipo per contrasto con il principio di uguaglianza.
> Nota operativa: eventuali provvedimenti nazionali di adeguamento vanno verificati nel testo ufficiale (Gazzetta Ufficiale) prima di fondarvi qualsiasi istanza. In questa sede ci limitiamo ai principi consolidati.
Cosa cambia per il lavoratore extra UE
In concreto, il titolare di permesso unico che soddisfa gli altri presupposti di legge (reddito, presenza del figlio, requisiti generali della prestazione) non può vedersi opporre un requisito di residenza pregressa come condizione ostativa.
Due precisazioni sono decisive.
La prima riguarda il titolo di soggiorno: non tutti i permessi hanno la stessa portata. È il tipo di permesso — e la sua riconducibilità alla categoria del "permesso unico" ai fini della direttiva — a determinare l'ambito della parità di trattamento. La qualificazione corretta del titolo è quindi il primo passaggio da verificare.
La seconda riguarda le posizioni pregresse. Non si tratta di una retroattività automatica. Chi in passato ha subito un diniego può valutare un riesame o un'azione di recupero, ma solo entro i termini di decadenza e prescrizione applicabili alla singola prestazione. Oltre quei termini, il diritto — pur fondato nel merito — non è più azionabile. Per questo la tempestività della verifica è dirimente.
Cosa fare in concreto
- Verificare il titolo di soggiorno: accertare che il permesso rientri nella categoria del permesso unico ai fini della direttiva 2011/98/UE.
- Recuperare la documentazione: raccogliere provvedimenti di diniego, ricevute di domanda e comunicazioni dell'ente erogatore, con le relative date.
- Individuare i termini: calcolare decadenza e prescrizione applicabili a ciascuna prestazione, perché variano e possono già essere maturati.
- Distinguere le posizioni: separare le domande future (da presentare secondo i requisiti ordinari) dalle posizioni pregresse (che richiedono valutazione dei termini).
- Valutazione preventiva: è opportuno un esame della posizione individuale prima di depositare istanze, per evitare richieste tardive o incomplete.
In sintesi
Il principio è ormai assestato: la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non tollera requisiti di residenza discriminatori a carico dei soli lavoratori extra UE regolarmente occupati. La difficoltà, oggi, non è tanto affermare il diritto quanto esercitarlo entro i termini corretti e sulla base della corretta qualificazione del titolo di soggiorno.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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