Assegno unico e figli residenti all'estero: come funziona il coordinamento UE
L'assegno unico e universale può spettare anche per figli che risiedono in un altro Stato UE, ma il diritto si intreccia con le regole europee di coordinamento della sicurezza sociale. Il tema riguarda lavoratori transfrontalieri e famiglie con nuclei distribuiti in più Paesi. Chiariamo le fonti che governano davvero la materia e gli adempimenti da curare con l'INPS.
Il quadro: assegno unico e residenza dei figli
L'assegno unico e universale per i figli a carico è disciplinato in Italia dal D.Lgs. n. 230/2021. La misura non è limitata ai soli nuclei che vivono interamente sul territorio nazionale: può spettare anche quando i figli risiedono in un altro Stato dell'Unione europea, purché il genitore sia soggetto alla legislazione previdenziale italiana (ad esempio perché lavora in Italia).
Su questo punto va fatta una precisazione importante. Non esiste, ad oggi, una fonte ufficiale verificabile che introduca "nuove regole" con una data di entrata in vigore certa collocata nel futuro. Chi legge notizie su presunte novità normative con scadenze precise deve diffidare finché non compaiano in Gazzetta Ufficiale o in una circolare/messaggio INPS. In questo contributo trattiamo perciò le fonti realmente vigenti.
La vera base giuridica: il diritto UE
Quando i figli risiedono in un Paese UE diverso da quello del genitore lavoratore, la disciplina di riferimento non è solo quella italiana. Si applicano i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che coordinano i sistemi nazionali di sicurezza sociale ed evitano sia i vuoti di tutela sia le duplicazioni.
Questi regolamenti stabiliscono un ordine di priorità tra gli Stati potenzialmente competenti a erogare le prestazioni familiari. In sintesi: prevale in genere lo Stato in cui si svolge l'attività lavorativa; in caso di più Stati coinvolti, si guarda anche alla residenza dei figli.
Complemento differenziale e divieto di doppia percezione
Da qui derivano due meccanismi centrali.
Il divieto di doppia percezione: la famiglia non può cumulare integralmente prestazioni analoghe erogate da due Stati per gli stessi figli e lo stesso periodo.
Il complemento differenziale: quando uno Stato è competente in via "secondaria", non versa l'intera prestazione, ma solo la differenza (se positiva) tra il proprio importo e quello già riconosciuto dallo Stato competente in via prioritaria. Se l'assegno italiano è più alto di quello estero, l'INPS integra la differenza; se è più basso, l'integrazione può non spettare.
Normativa italiana e giurisprudenza europea
Il rapporto tra la disciplina interna e il diritto UE non è sempre lineare. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha più volte ribadito il principio di esportabilità delle prestazioni familiari e il divieto di discriminazione tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri. Ciò significa che l'INPS non può, in linea di principio, negare l'assegno per il solo fatto che i figli risiedano all'estero, se il genitore è assoggettato alla legislazione italiana.
Restano invece legittimi i controlli su requisiti anagrafici, fiscali e contributivi, e l'applicazione dei meccanismi di coordinamento sopra descritti.
Implicazioni pratiche per le famiglie transfrontaliere
Per il lavoratore che presta attività in Italia con figli residenti in un altro Paese UE, il diritto all'assegno esiste, ma l'importo effettivo dipende da ciò che eroga (o può erogare) l'altro Stato. Questo rende essenziale documentare con precisione la situazione familiare e previdenziale in entrambi i Paesi, per evitare sospensioni, richieste di restituzione o ritardi nell'erogazione.
Cosa fare in concreto
- Verificate la vostra legislazione competente: individuate quale Stato è prioritariamente tenuto all'erogazione in base ai Reg. UE 883/2004 e 987/2009 (di norma quello di lavoro).
- Raccogliete la documentazione estera: attestazioni sulle prestazioni familiari già percepite o richieste nell'altro Paese, necessarie per il calcolo del complemento differenziale.
- Aggiornate i dati anagrafici e fiscali: residenza dei figli, composizione del nucleo e situazione reddituale (ISEE) devono essere coerenti con quanto dichiarato all'INPS.
- Conservate le comunicazioni INPS: eventuali richieste di integrazione documentale vanno riscontrate nei termini per non perdere mensilità.
- Diffidate delle scadenze non ufficiali: prima di agire su presunte novità normative, verificate la fonte in Gazzetta Ufficiale o nei messaggi INPS.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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