Assegno unico e figli di frontalieri UE: cade il requisito di residenza
L'INPS rivede l'accesso all'assegno unico e universale per i figli dei lavoratori europei che operano in Italia, superando l'ostacolo del requisito di residenza. La misura, secondo quanto riferito dalle fonti di stampa, riguarderebbe circa 50mila beneficiari. Restano però nodi rilevanti sugli arretrati e sui casi pregressi, che meritano attenzione prima di ogni iniziativa.
Il quadro della novità
Secondo quanto riportato dalle fonti di stampa, l'INPS avrebbe rimosso, per i figli dei lavoratori europei attivi in Italia, un ostacolo all'accesso all'assegno unico e universale legato al requisito di residenza. Il dato dei circa 50mila potenziali beneficiari è quello diffuso in sede giornalistica: alla data di questo contributo non ci risulta ancora una circolare o un messaggio INPS che lo attribuisca ufficialmente, ed è dunque un numero da trattare con la dovuta cautela.
Un chiarimento preliminare è doveroso. Circolano riferimenti a un provvedimento identificato come "D.L. 19/2026, convertito in Legge 50/2026": tale citazione non risulta a noi verificabile su fonti ufficiali e la collochiamo tra i dati non confermati. In attesa dell'atto INPS che recepisca formalmente la modifica (circolare o messaggio, con numero e data), evitiamo di ancorare l'analisi a numerazioni incerte. Ciò che conta, sul piano giuridico, è il perimetro normativo consolidato descritto di seguito.
Inquadramento normativo
L'assegno unico e universale è disciplinato dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. L'art. 3 del decreto individua i requisiti di accesso, tra cui condizioni di residenza in Italia storicamente lette in modo restrittivo dall'ente previdenziale. È proprio su questo profilo che si concentra il tema: la richiesta di una residenza protratta poteva escludere di fatto i nuclei dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri dell'Unione.
Sul punto interviene il diritto dell'Unione, che ha una portata dirimente. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce il principio di parità di trattamento e vieta discriminazioni fondate sulla residenza per i lavoratori che esercitano la libera circolazione. In parallelo, il Regolamento (UE) n. 492/2011 sancisce la parità di trattamento del lavoratore migrante e dei suoi familiari nell'accesso ai vantaggi sociali. Le prestazioni familiari, quale è l'assegno unico, rientrano nel campo di applicazione di queste norme: subordinare l'erogazione a un radicamento residenziale prolungato è, in linea di principio, in tensione con tali garanzie.
Implicazioni pratiche
Per i nuclei familiari interessati la conseguenza è concreta: il figlio di un lavoratore europeo occupato in Italia dovrebbe poter accedere alla prestazione senza che gli sia opposto un requisito di permanenza sul territorio incompatibile con il diritto UE.
Resta però un punto delicato. La correzione in via amministrativa opera, di norma, per il futuro e non comporta il riconoscimento automatico degli arretrati per i periodi in cui la domanda era stata respinta o non presentata. Chi ritenga di aver subito un diniego illegittimo per gli anni pregressi si trova quindi davanti a un bivio: accontentarsi dell'erogazione a regime oppure valutare una tutela mirata per il recupero delle somme non percepite.
Su quest'ultimo fronte occorre prudenza. L'esito di un'eventuale azione dipende dalla singola posizione, dalla documentazione disponibile e dal rispetto dei termini di decadenza previsti per la contestazione dei provvedimenti INPS. Non esistono automatismi né risultati garantiti: ogni caso va esaminato per ciò che è.
Cosa fare in concreto
- Verifica lo stato della tua domanda: controlla nel fascicolo previdenziale INPS se vi sono dinieghi, sospensioni o mancate erogazioni motivate dal requisito di residenza.
- Recupera la documentazione lavorativa: raccogli i contratti, le buste paga e i certificati che attestano lo status di lavoratore europeo e il periodo di attività in Italia.
- Ricostruisci le date rilevanti: annota quando è intervenuto il diniego o la mancata prestazione, per valutare i termini di decadenza e la percorribilità di una contestazione.
- Attendi l'atto INPS ufficiale: prima di presentare istanze fondate sulla "nuova prassi", verifica la pubblicazione della circolare o del messaggio applicativo, così da citare il riferimento corretto.
- Fatti assistere per i periodi pregressi: per i casi in cui si ipotizza un diritto ad arretrati, è opportuno un esame preliminare della posizione prima di ogni iniziativa amministrativa o giudiziale.
La distinzione tra ciò che matura per il futuro e ciò che riguarda il passato è il vero snodo di questa vicenda. Affrontarla con dati verificati e tempistiche corrette è la premessa di qualunque scelta.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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