Famiglia

Assegno unico e figli di lavoratori UE: cade il requisito di residenza biennale

L'INPS ha superato il requisito di residenza biennale in Italia per riconoscere l'assegno unico ai figli di lavoratori dell'Unione europea, in particolare frontalieri. La correzione allinea la prassi al diritto UE sulla parità di trattamento, ma non prevede in automatico il recupero degli arretrati per i dinieghi passati. La misura interessa un numero significativo di nuclei transfrontalieri.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

L'INPS ha modificato la propria prassi in materia di assegno unico e universale, superando il requisito che imponeva al richiedente una residenza in Italia di almeno due anni. La rimozione di quel vincolo riguarda in particolare i figli di lavoratori cittadini dell'Unione europea, inclusi i frontalieri, cioè coloro che lavorano in Italia ma risiedono in un altro Stato membro.

Secondo le stime riportate dalla stampa specializzata, la platea interessata sarebbe di alcune decine di migliaia di beneficiari. Si tratta di un dato indicativo, non di una cifra ufficiale consolidata.

Un punto va chiarito subito, perché è quello che genera più incertezza tra le famiglie: la nuova impostazione vale per le domande future e per le situazioni ancora aperte, ma non riconosce automaticamente arretrati per i periodi in cui la prestazione è stata negata sulla base del vecchio requisito.

Inquadramento normativo

L'assegno unico e universale è disciplinato dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. L'art. 3 individua i requisiti soggettivi di accesso, tra cui, nella formulazione originaria, la condizione di residenza in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) in capo al richiedente.

Questo requisito è entrato in tensione con il diritto dell'Unione. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sancisce, all'art. 4, la parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri, e all'art. 67 il diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti in un altro Stato.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ripetutamente qualificato come discriminazione indiretta i requisiti di residenza prolungata che, pur formalmente neutri, penalizzano di fatto i lavoratori migranti. In tema di prestazioni familiari e requisiti di residenza si vedano, tra le altre, le sentenze CGUE, C-411/20, Familienkasse Niedersachsen-Bremen (2022) e la storica C-542/09, Commissione c. Paesi Bassi (2012).

Una precisazione doverosa sul piano delle fonti: l'esatto atto con cui l'INPS ha recepito la modifica (messaggio o circolare, con numero e data) va verificato sul portale istituzionale prima di fondarvi una posizione. Allo stato risulta un intervento di adeguamento della prassi, coerente con i principi UE sopra richiamati e maturato anche nel contesto dei rilievi mossi in sede europea. Chi intende agire deve fare riferimento al provvedimento INPS specifico, non a una ricostruzione generica.

Implicazioni pratiche

Per i nuclei con un genitore lavoratore in Italia e figli residenti in un altro Stato UE, il quadro cambia in modo concreto. Le domande presentate d'ora in avanti non possono più essere respinte per il solo difetto della residenza biennale.

Resta invece aperta la questione dei dinieghi pregressi. Chi si è visto rifiutare l'assegno negli anni scorsi in ragione del requisito ora superato non ottiene un ricalcolo automatico. Il recupero delle somme non erogate, ove astrattamente configurabile, richiede un'iniziativa specifica del singolo interessato e va valutato caso per caso, anche rispetto ai termini di prescrizione applicabili.

La distinzione tra domanda futura e posizione pregressa è quindi decisiva: sono due percorsi diversi, con presupposti e strumenti differenti.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il provvedimento INPS di riferimento (messaggio o circolare) sul portale istituzionale, prima di presentare o riproporre la domanda.
  2. Presentate o rinnovate la domanda di assegno unico se in passato non l'avete fatto per il requisito di residenza: ora l'ostacolo formale è caduto.
  3. Recuperate la documentazione dei dinieghi pregressi (provvedimenti di rigetto, date, motivazioni) per valutare l'eventuale spazio di recupero.
  4. Controllate i termini di prescrizione delle prestazioni non percepite: il tempo gioca contro chi non agisce.
  5. È opportuna una valutazione puntuale della singola posizione, distinguendo tra domande future e periodi già negati.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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