Famiglia

Assegno unico e figli residenti all'estero: le regole europee

L'assegno unico spetta anche per i figli residenti in un altro Stato dell'Unione europea. A stabilirlo è il diritto UE sulle prestazioni familiari, che vieta discriminazioni fondate sulla residenza dei familiari. Restano però da chiarire, caso per caso, le regole di priorità tra Stati e il meccanismo del cumulo. Ecco cosa dice la normativa e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Uno dei nodi ricorrenti nella gestione dell'assegno unico e universale riguarda i figli che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea, mentre uno dei genitori lavora in Italia.

La domanda pratica è semplice: spetta l'assegno anche se il minore vive stabilmente all'estero? La risposta, in linea di principio, è affermativa, ma poggia su un impianto normativo europeo che merita di essere letto con attenzione, perché determina *quale* Stato paga e *in che misura*.

Inquadramento normativo

La misura nazionale è disciplinata dal D.Lgs. n. 230/2021, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico. Ai fini che qui interessano rileva soprattutto l'ambito dei requisiti soggettivi e di residenza del richiedente previsti dal decreto.

Quando il nucleo ha elementi di collegamento con più Stati membri, però, la disciplina interna va coordinata con il diritto dell'Unione. Il riferimento centrale è il Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, integrato dal Regolamento (CE) n. 987/2009 di applicazione.

Due principi sono decisivi. Primo: l'art. 67 del Reg. 883/2004 stabilisce che una persona ha diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi risiedessero nello Stato competente. È il principio di non discriminazione per residenza dei familiari. Secondo: l'art. 68 disciplina le regole di priorità quando più Stati sono astrattamente tenuti a erogare la prestazione per lo stesso periodo e per gli stessi familiari.

Il meccanismo del cumulo e le regole di priorità

Il punto tecnico più delicato è il cumulo. Quando due Stati membri potrebbero entrambe erogare prestazioni familiari per lo stesso figlio, il diritto UE non consente di sommarle liberamente né di riceverle due volte per intero.

Opera invece un ordine di priorità. La regola generale dell'art. 68 individua lo Stato "prioritario" — tenuto a pagare per primo — sulla base del titolo che fonda il diritto (in sintesi: prima il diritto derivante da attività lavorativa, poi quello da pensione, infine quello da residenza).

Lo Stato non prioritario non è escluso: è tenuto a versare, se dovuta, la differenza (cosiddetto *complemento differenziale*), qualora la prestazione riconosciuta nel proprio ordinamento sia più alta di quella erogata dallo Stato prioritario. In questo modo la famiglia percepisce, nel complesso, l'importo più favorevole tra i due sistemi, senza duplicazioni.

Implicazioni pratiche

Per il genitore che lavora in Italia e ha figli residenti in un altro Paese UE, ciò significa che l'assegno unico non è automaticamente escluso, ma che occorre stabilire quale Stato risulti competente in via prioritaria.

La questione assume rilievo particolare nei nuclei separati o con genitori residenti in Stati diversi: l'individuazione dello Stato prioritario e la ripartizione della prestazione possono incidere sugli equilibri economici concordati o disposti in sede di separazione o divorzio. Per questo il tema, pur avendo natura previdenziale, tocca da vicino il diritto di famiglia.

L'INPS istruisce la domanda anche attivando gli scambi informativi tra istituzioni previdenziali degli Stati coinvolti, come previsto dal Reg. 987/2009. Ciò può allungare i tempi rispetto a una domanda ordinaria.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la competenza. È opportuno accertare quale Stato risulti prioritario ai sensi dell'art. 68 del Reg. 883/2004, in base al titolo del diritto (lavoro, pensione, residenza).
  2. Raccogliere la documentazione anagrafica e reddituale relativa a entrambi gli Stati, inclusa la prova della residenza dei figli e dell'eventuale prestazione già percepita all'estero.
  3. Presentare la domanda all'INPS indicando con precisione la situazione transnazionale del nucleo, per consentire il corretto avvio dello scambio informativo tra istituzioni.
  4. Valutare il complemento differenziale: se lo Stato prioritario è quello estero, verificare se spetti la sola differenza a carico dell'Italia.
  5. Consultare i provvedimenti INPS aggiornati (messaggi e circolari con numero e data ufficiali) prima di ogni scelta, poiché le indicazioni operative possono variare.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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