Malattia ricorrente e indennizzo assicurativo: chi prova cosa
Quando una malattia si ripresenta, la compagnia può negare l'indennizzo invocando la clausola di esclusione delle recidive. La giurisprudenza chiarisce che spetta all'assicurato dimostrare l'autonomia della nuova patologia rispetto alla precedente. Un principio che sposta il baricentro della prova e rende decisiva la documentazione medico-legale sin dal primo momento.
Il caso e la questione
Le polizze malattia e infortuni contengono spesso clausole che escludono l'indennizzo per le cosiddette recidive, cioè per il ripresentarsi di una patologia già manifestatasi in passato. Il nodo pratico è sempre lo stesso: la nuova manifestazione è una recidiva della vecchia malattia (esclusa) oppure una patologia autonoma (indennizzabile)?
Su questo punto è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia civile. Il riferimento specifico alla sentenza e alla sezione è da verificare: al momento della redazione non risulta possibile confermarne con certezza gli estremi. Ci limitiamo quindi a illustrare il principio, che appare in linea con l'orientamento consolidato in tema di ripartizione dell'onere probatorio.
Inquadramento normativo
Il cardine è l'art. 2697 del Codice civile: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (fatto costitutivo); chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (fatto impeditivo, modificativo o estintivo).
Applicato al contratto assicurativo, questo significa che l'assicurato deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto: il verificarsi dell'evento indennizzabile secondo le condizioni di polizza. Quando il contratto esclude le recidive, la prova dell'autonomia della nuova patologia rientra nel perimetro del fatto costitutivo che grava sull'assicurato, non su un semplice onere di allegazione. In pratica, non basta ammalarsi di nuovo: occorre dimostrare che si tratta di una malattia distinta da quella pregressa.
Clausole di esclusione: delimitazione del rischio o limitazione di responsabilità
La qualificazione della clausola di esclusione delle recidive è dirimente. La giurisprudenza distingue da tempo tra:
- clausole che delimitano l'oggetto del contratto (individuano il rischio assicurato e i suoi confini);
- clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore (riducono le conseguenze di una responsabilità già astrattamente configurabile).
Solo le seconde ricadono nella disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto (la cosiddetta doppia sottoscrizione). La clausola che esclude le recidive, se opera come delimitazione dell'oggetto del contratto — cioè definisce quali eventi rientrano nella copertura — non è di per sé vessatoria e non richiede doppia firma. Diverso è il caso in cui, per il modo in cui è formulata, incida sulla responsabilità dell'assicuratore: qui la valutazione va condotta in concreto, clausola per clausola.
Implicazioni pratiche per l'assicurato
Il punto pratico è netto: l'onere della prova si ribalta a carico di chi chiede l'indennizzo. Non è la compagnia a dover dimostrare che si tratta di una recidiva; è l'assicurato a dover provare che la patologia è nuova e autonoma.
Questo rende decisiva la ricostruzione clinica. Un quadro documentale lacunoso, o una consulenza medico-legale che non isoli con chiarezza il nesso (o l'assenza di nesso) tra le due manifestazioni, indebolisce la posizione dell'assicurato ancor prima del contenzioso. La partita, molto spesso, si gioca sul piano probatorio prima che su quello interpretativo.
Cosa fare in concreto
- Rileggere la polizza e individuare l'esatta formulazione della clausola di esclusione delle recidive, verificando se delimita il rischio o incide sulla responsabilità.
- Controllare la doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c. per le clausole eventualmente qualificabili come limitative della responsabilità.
- Raccogliere e ordinare la documentazione clinica sia della patologia pregressa sia di quella attuale, per rendere confrontabili diagnosi, decorso e reperti.
- Acquisire una relazione medico-legale che si pronunci espressamente sull'autonomia della nuova patologia rispetto alla precedente.
- Formulare la richiesta di indennizzo per iscritto, documentando fin da subito gli elementi a sostegno dell'autonomia della malattia, senza rimandare alla fase giudiziale.
È opportuno affrontare il tema probatorio prima della richiesta, non dopo il diniego: ricostruire a posteriori un quadro clinico frammentario è spesso più oneroso e meno efficace.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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