Ausili e assistenza protesica: il diritto oltre lo stallo normativo
L'associazione UILDM sollecita il superamento dello stallo normativo sull'assistenza protesica, denunciando divari territoriali nell'accesso agli ausili. La questione tocca un nucleo essenziale del diritto alla salute: la fornitura di dispositivi non è un beneficio discrezionale, ma una prestazione ricompresa nei livelli essenziali di assistenza. Comprendere il quadro normativo aiuta a individuare gli strumenti di tutela disponibili.
Il contesto
UILDM è tornata a chiedere alle istituzioni di superare lo stallo che rallenta l'aggiornamento e l'erogazione dell'assistenza protesica. Il tema, condiviso anche dal settore industriale rappresentato da Ausili di Confindustria Dispositivi Medici, è duplice: garantire un accesso equo agli ausili e ridurre le disparità tra regioni. Dietro la richiesta c'è un dato ricorrente: la stessa prestazione può essere fornita in tempi e modi diversi a seconda del territorio di residenza.
Inquadramento normativo
Gli ausili e i dispositivi protesici rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. La normativa distingue tre categorie di erogazione: gli ausili su misura, costruiti sulle esigenze del singolo assistito; quelli di serie, prodotti in forma standardizzata; e quelli acquisiti tramite gara o accordi quadro dalle aziende sanitarie. La classificazione incide sui tempi, sulle procedure di prescrizione e sui margini di scelta della persona.
I LEA rappresentano il contenuto minimo garantito su tutto il territorio nazionale. La loro erogazione concreta, però, è affidata alle Regioni, titolari della programmazione sanitaria. È in questo spazio che si generano i divari denunciati: nomenclatori regionali disallineati, liste di attesa differenti, procedure autorizzative più o meno gravose.
Il profilo costituzionale è netto. L'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale; l'art. 3 Cost. vieta discriminazioni, incluse quelle che derivano dalla mera residenza territoriale. A ciò si aggiunge la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009, che impegna lo Stato a garantire mobilità personale e ausili accessibili.
Strumenti di tutela: cosa fare di fronte a diniego o silenzio
Sul piano operativo, il punto più delicato riguarda la reazione a un rifiuto o a un ritardo dell'azienda sanitaria.
La giurisprudenza qualifica il diritto alle prestazioni ricomprese nei LEA come diritto soggettivo, non come interesse legittimo. Ne discende che le prestazioni sanitarie essenziali costituiscono un nucleo non comprimibile neppure per esigenze di bilancio, secondo un orientamento consolidato della Corte costituzionale.
Questa qualificazione ha una conseguenza pratica sul piano del riparto di giurisdizione. Le controversie relative alla lesione del diritto alla salute nel suo nucleo essenziale sono generalmente attribuite al giudice ordinario, competente sui diritti soggettivi, e non al giudice amministrativo, che conosce degli interessi legittimi e dell'esercizio del potere. Il TAR resta competente quando la contestazione investe atti amministrativi generali, come l'illegittimità di un provvedimento regionale o di un nomenclatore.
Quanto al silenzio dell'ASL sull'istanza di fornitura, esso non equivale ad accoglimento né estingue il diritto: la mancata risposta entro tempi ragionevoli può fondare un'azione volta ad accertare il diritto e a ottenere la prestazione, oltre all'eventuale profilo risarcitorio per il danno da ritardo. Il diniego espresso, a sua volta, va valutato nelle sue motivazioni: un rifiuto fondato su ragioni economiche, in presenza di un fabbisogno documentato, è particolarmente esposto a censura.
Implicazioni pratiche
Per la persona con disabilità e la sua famiglia, lo scenario significa che il diritto esiste a prescindere dall'inerzia normativa, ma che il suo esercizio richiede attenzione documentale e conoscenza delle procedure regionali. La disomogeneità territoriale non è una fatalità: è una situazione contestabile quando comprime una prestazione essenziale.
Per gli enti del terzo settore che affiancano le persone, cresce il ruolo di supporto informativo e di raccolta dei dati sui rifiuti e sui ritardi, utili anche in prospettiva di azioni collettive o segnalazioni.
Cosa fare in concreto
- Conservare la prescrizione specialistica e ogni documentazione clinica che attesti il fabbisogno dell'ausilio.
- Protocollare sempre l'istanza di fornitura, richiedendo ricevuta o numero di protocollo, così da fissare la data di decorrenza dei termini.
- Verificare il nomenclatore e le procedure della Regione di residenza, perché tempi e modalità variano sensibilmente.
- Annotare per iscritto ogni diniego o mancata risposta, precisando date e motivazioni comunicate dall'azienda sanitaria.
- In caso di diniego o ritardo oltre i tempi ragionevoli, una valutazione tecnica della singola situazione consente di individuare gli strumenti di tutela disponibili, dalla diffida all'azione giudiziaria.
Lo stallo normativo non elimina il diritto: lo rende più difficile da esercitare.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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