Lavoro

Fringe benefit auto aziendali: il nuovo regime forfettario dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ridisegna la tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 il fringe benefit si calcola con percentuali differenziate per alimentazione: 10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in, 50% per i veicoli a combustione. Restano in vigore i regimi precedenti per le assegnazioni pregresse.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

Il quadro in sintesi

L'auto concessa in uso promiscuo al dipendente (cioè utilizzabile sia per ragioni di lavoro sia per fini privati) genera un compenso in natura tassabile, il cosiddetto fringe benefit. Il suo valore non si calcola sull'uso effettivo, ma in modo forfettario: si applica una percentuale al costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.

La novità non è quindi un "ritorno" alla forfetizzazione, che è già la regola da tempo. È la modifica del criterio percentuale: dal sistema basato sulle emissioni di CO2 si passa a un sistema fondato sul tipo di alimentazione del veicolo.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento resta l'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR (d.P.R. 917/1986). La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1) ne ha riscritto i criteri di calcolo per i veicoli immatricolati e assegnati a partire dal 1° gennaio 2025.

Le nuove percentuali applicabili al costo chilometrico ACI sono tre:

Il criterio non è più premiale rispetto alle basse emissioni, ma rispetto alla motorizzazione. Il legislatore ha così spostato l'incentivo fiscale verso l'elettrificazione del parco auto aziendale.

Coesistenza di più regimi

L'aspetto più delicato è temporale. Il nuovo regime si applica solo quando ricorrono entrambe le condizioni: immatricolazione e assegnazione dal 1° gennaio 2025. Per le situazioni diverse continuano a operare i regimi precedenti:

Non si tratta quindi di una nuova "penalità" per i veicoli datati, ma della naturale convivenza di regimi diversi a seconda della data di immatricolazione e assegnazione.

Le questioni interpretative aperte

Il punto critico è il caso intermedio: i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati nel 2025. La lettura testuale richiede la doppia condizione (immatricolazione e assegnazione nel 2025), per cui un'auto ordinata nel 2024 ma immatricolata e assegnata nel 2025 dovrebbe rientrare nel nuovo regime, con possibile aggravio per le auto termiche. Sul punto è opportuno attendere o verificare i chiarimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Altri nodi pratici:

Implicazioni pratiche

Per il dipendente, l'impatto è diretto in busta paga: il fringe benefit concorre a formare il reddito imponibile. A parità di auto, un veicolo termico assegnato nel 2025 può comportare un imponibile sensibilmente più alto rispetto a un elettrico.

Per il datore di lavoro, cambiano sia la pianificazione delle politiche di flotta sia gli adempimenti del sostituto d'imposta, che deve applicare la percentuale corretta in base alla data di immatricolazione e assegnazione di ciascun veicolo.

Cosa fare in concreto

  1. Mappare la flotta distinguendo i veicoli per data di immatricolazione e di assegnazione, così da individuare il regime applicabile a ciascuno.
  2. Verificare la motorizzazione dei veicoli assegnati dal 2025 e calcolare il fringe benefit con la percentuale corretta (10%, 20% o 50%).
  3. Controllare i casi limite, in particolare le auto ordinate nel 2024 e immatricolate nel 2025, sospendendo le decisioni dubbie fino ai chiarimenti di prassi.
  4. Aggiornare i cedolini e i sistemi di payroll per evitare errori del sostituto d'imposta.
  5. Coordinare HR e fiscale nella revisione delle car policy, valutando la convenienza dell'elettrificazione alla luce del nuovo trattamento.

È opportuno affrontare la transizione con un censimento puntuale delle date contrattuali, perché è proprio la sequenza immatricolazione-assegnazione a determinare il regime applicabile.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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