Condominio

Avviso di convocazione assembleare: il termine di 5 giorni decorre dall'avviso di giacenza

La Corte di Cassazione interviene sul calcolo del termine minimo di cinque giorni per la convocazione dell'assemblea condominiale. Il termine decorre dall'avviso di giacenza, non dalla data di ritiro del plico. L'amministratore deve provare il rispetto del termine, pena l'annullabilità della delibera. Una precisazione che incide sulla validità delle decisioni assunte.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un condomino impugna la delibera assembleare sostenendo di non aver ricevuto la convocazione nel termine di legge. L'avviso, spedito tramite raccomandata, non era stato consegnato per assenza del destinatario: l'agente postale aveva lasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio competente. Da quel momento, secondo l'amministratore, decorreva il termine utile.

La questione è tutt'altro che astratta. Stabilire da quando si conta il termine significa decidere se la delibera è valida o annullabile.

Inquadramento normativo

L'art. 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l'avviso di convocazione debba pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Il mancato rispetto del termine rende la deliberazione annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

La norma usa il verbo "pervenire". Si tratta di un atto recettizio: produce effetti quando entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. Qui si innesta il principio fissato dall'art. 1335 del Codice civile, secondo cui l'atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di averne notizia.

La Cassazione, con la pronuncia in commento, applica questo principio alla raccomandata non consegnata. Quando il plico non viene recapitato e l'agente postale deposita l'avviso di giacenza, è da quel deposito che l'avviso si considera "pervenuto" nella sfera di conoscibilità del condomino. Non rileva la data dell'effettivo ritiro, che dipende dalla scelta del destinatario.

Implicazioni pratiche

La decisione produce conseguenze concrete su entrambi i fronti.

Per l'amministratore, il termine dei cinque giorni va calcolato a ritroso dalla data dell'assemblea, verificando che l'avviso di giacenza sia stato depositato in tempo utile. Spedire la raccomandata a ridosso della scadenza, confidando in un recapito rapido, è una scelta rischiosa: se la consegna non avviene e la giacenza scatta troppo tardi, la convocazione è tardiva.

C'è poi il profilo probatorio, decisivo. L'onere di dimostrare il rispetto del termine grava sull'amministratore. È lui a dover provare quando l'avviso è pervenuto, ossia la data dell'avviso di giacenza. Senza documentazione adeguata, il rischio è la soccombenza nel giudizio di impugnazione.

Per il condomino, la pronuncia chiarisce che non può addurre come tardiva la convocazione facendo leva sulla data in cui ha ritirato il plico. Se la giacenza è regolare e tempestiva, il termine si considera rispettato anche se il ritiro è avvenuto dopo l'assemblea.

Resta ferma la possibilità di provare l'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'avviso, secondo la clausola di salvaguardia dell'art. 1335. Si tratta però di una prova rigorosa, che non coincide con la mera assenza dal domicilio.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in caso di delibere su materie sensibili o di possibili impugnazioni, di far esaminare preventivamente la regolarità della convocazione, così da intervenire prima che il vizio si traduca in contenzioso.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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