Condominio

Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale: quando è valido

L'avviso di convocazione è l'atto con cui l'amministratore chiama i condomini a decidere. Se manca dei requisiti previsti dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, le delibere adottate possono essere annullate. Vediamo termini, contenuto minimo e modalità di invio, con le indicazioni operative per evitare contestazioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

Ogni assemblea condominiale nasce da un avviso di convocazione. È un atto formale: non basta un messaggio informale o il passaparola in cortile. Se l'avviso è irregolare, le decisioni prese in assemblea rischiano di essere impugnate e annullate, con costi e ritardi per l'intero condominio.

La questione riguarda tanto l'amministratore, che deve rispettare regole precise, quanto i singoli condomini, che hanno diritto di essere informati in tempo utile per partecipare consapevolmente.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma fissa alcuni requisiti inderogabili.

L'avviso deve pervenire a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione. Il termine è di *ricezione*, non di spedizione: conta il momento in cui l'avviso arriva al destinatario, non quello in cui l'amministratore lo invia. Chi convoca deve quindi calcolare i tempi tenendo conto dei margini di consegna.

Sul piano della forma, l'avviso va comunicato per iscritto e tramite un canale che consenta di provare l'avvenuta ricezione: posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mani con firma per ricevuta. La forma scritta serve proprio a dimostrare, in caso di contestazione, che il condomino è stato regolarmente avvisato.

Quanto al contenuto, l'avviso deve indicare l'ordine del giorno, cioè l'elenco specifico degli argomenti da trattare. L'assemblea non può deliberare validamente su materie non inserite in elenco: una formulazione generica o "varie ed eventuali" non legittima decisioni su temi non annunciati.

La stessa norma prevede che, in caso di mancata comunicazione anche a un solo avente diritto, l'assemblea sia annullabile su richiesta dei dissenzienti o assenti pregiudicati. L'annullabilità va fatta valere davanti all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del Codice civile.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, il rispetto formale dell'art. 66 non è un adempimento burocratico ma la condizione di validità del proprio operato. Una delibera annullata perché un condomino non è stato avvisato correttamente espone a responsabilità e a nuove convocazioni.

Per il condomino, invece, l'avviso irregolare non travolge automaticamente la delibera: occorre attivarsi. L'annullabilità va eccepita entro i termini di legge; trascorso il termine, la decisione resta ferma anche se la convocazione era viziata.

Alcuni punti meritano attenzione. Il termine dei cinque giorni riguarda la prima convocazione: la seconda può tenersi anche il giorno successivo, purché indicata nell'avviso o comunicata con un successivo avviso conforme. Inoltre, chi partecipa all'assemblea senza sollevare obiezioni può vedersi opporre di aver sanato il vizio: la presenza consapevole neutralizza in genere il difetto di convocazione riferito alla propria posizione.

Attenzione anche ai destinatari: l'avviso va inviato a chi risulta titolare del diritto, non necessariamente a chi occupa materialmente l'immobile. In caso di comproprietà, di usufrutto o di locazione, l'individuazione del legittimato richiede una verifica preventiva.

Cosa fare in concreto

La correttezza dell'avviso è il primo presidio contro il contenzioso condominiale: curarla a monte evita di rimettere in discussione decisioni già assunte.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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