Lavoro

Avvocato in pensione iscritto all'Albo: contributi e Cassa forense

L'avvocato che va in pensione ma sceglie di restare iscritto all'Albo si domanda se debba ancora versare contributi alla Cassa forense e aprire la partita IVA. Il tema non è automatico come talvolta si legge: dipende dall'iscrizione all'Albo, dallo svolgimento effettivo della professione e dalla distinzione tra attività abituale e prestazione occasionale, anche verso enti del Terzo settore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·5 min

Il punto di partenza: iscrizione all'Albo e iscrizione alla Cassa

Dal 2013 il quadro è cambiato. L'art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha stabilito che l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è obbligatoria per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo degli avvocati. Il collegamento è dunque diretto: chi è iscritto all'Albo è, di regola, iscritto anche alla Cassa, secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione dell'art. 21 adottato dalla Cassa forense.

Questo non significa che tutti versino le stesse somme. La Cassa prevede regimi differenziati, contributi minimi e agevolazioni. Il caso del pensionato che mantiene l'iscrizione è governato da regole specifiche e non da un principio unico e indistinto.

Il pensionato che resta iscritto all'Albo

L'avvocato che percepisce la pensione dalla Cassa forense e continua a esercitare la professione mantenendo l'iscrizione all'Albo non esce dal sistema previdenziale. Su di lui grava, in linea generale, un contributo di solidarietà sul reddito professionale prodotto, in misura ridotta rispetto al contribuente ordinario, secondo il Regolamento dei contributi della Cassa. Chi mantiene l'iscrizione senza più svolgere alcuna attività professionale deve comunque verificare la propria posizione presso la Cassa, poiché il solo mantenimento formale dell'iscrizione all'Albo può comportare oneri contributivi minimi.

È quindi opportuno distinguere due scelte con effetti diversi:

Partita IVA: conta l'abitualità, non l'occasionalità

Su questo punto occorre precisione. L'obbligo di aprire la partita IVA non discende dall'iscrizione all'Albo in sé, ma dallo svolgimento abituale dell'attività professionale. Il riferimento è l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che àncora la soggettività IVA all'esercizio per professione abituale di arti e professioni, in coerenza con la nozione di reddito di lavoro autonomo dell'art. 53 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Ne deriva una conseguenza spesso trascurata: la prestazione realmente occasionale non richiede la partita IVA. Il compenso percepito per un incarico sporadico e non organizzato rientra tra i redditi diversi (art. 67 TUIR) e sconta una ritenuta d'acconto, senza obblighi IVA. La partita IVA diventa necessaria quando l'attività assume carattere abituale, cioè continuativo e organizzato, a prescindere dall'entità del reddito.

Attività a favore di enti del Terzo settore

Molti avvocati in pensione desiderano mettere le proprie competenze al servizio di associazioni, ODV o APS. Qui va tenuto presente il confine tracciato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

L'art. 17 del Codice definisce il volontario come chi presta la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e stabilisce l'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente. Il volontario può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Di conseguenza, l'avvocato che presta assistenza legale gratuita come volontario resta nell'alveo dell'art. 17 CTS. Se invece riceve un compenso, anche modesto, per l'attività professionale svolta a favore dell'ente, si esce dal volontariato e si rientra nella prestazione professionale, con i relativi riflessi previdenziali e fiscali secondo i criteri di abitualità sopra indicati.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la vostra posizione presso la Cassa forense, distinguendo tra pensionato attivo e non attivo, e chiarite l'ammontare dell'eventuale contributo di solidarietà.
  2. Valutate se mantenere o cancellare l'iscrizione all'Albo, misurando gli effetti su facoltà di esercizio e obblighi contributivi.
  3. Qualificate correttamente l'attività: verificate se è occasionale (redditi diversi, senza partita IVA) o abituale (con partita IVA), sulla base di continuità e organizzazione.
  4. Distinguete volontariato e prestazione professionale quando operate per enti del Terzo settore: il compenso, anche simbolico, sposta il rapporto fuori dall'art. 17 CTS.
  5. Documentate spese e incarichi: rimborsi al volontario e prestazioni professionali seguono regimi diversi e vanno tracciati con attenzione.

Su materie che intrecciano previdenza, fisco e Terzo settore è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato per un'analisi della propria situazione specifica.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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