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Baby gang e minorenni: cosa cambia con il pacchetto sicurezza

Il tema delle cosiddette baby gang è tornato al centro del dibattito con il pacchetto sicurezza. Prima di allarmarsi conviene distinguere ciò che è già norma vigente da ciò che resta annunciato. Perché conta: le misure toccano minori, famiglie e la delicata linea tra prevenzione amministrativa e responsabilità penale, che nel processo minorile ha regole proprie.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Una premessa metodologica necessaria

Il termine "Ddl Sicurezza" ha circolato per mesi come progetto in discussione. Va però aggiornata la prospettiva: l'iter parlamentare si è concluso e il provvedimento è stato convertito in legge nel corso del 2025 (indicato come L. n. 132/2025). Alcune misure sono quindi già vigenti, altre operano tramite decreti attuativi o rinviano a istituti preesistenti.

Su un punto invitiamo alla cautela: i riferimenti puntuali di articolo e le soglie di pena vanno verificati sul testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perché il percorso di conversione ha modificato più volte la formulazione originaria. Diffidate delle sintesi giornalistiche che parlano di "pene fino a 5 anni" come dato acquisito: la pena dipende dal reato concreto contestato, non dalla mera appartenenza a un gruppo.

Inquadramento normativo

Occorre tenere separati due piani, spesso confusi.

Il primo è quello delle misure di prevenzione, di natura amministrativa. Il Questore già oggi dispone di strumenti come l'avviso orale e il divieto di ritorno in determinati luoghi (il cosiddetto DASPO urbano, D.L. 14/2017) e delle misure previste dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). Il "divieto di aggregazione" di cui si parla per le baby gang non nasce dal nulla: si innesta su questa cornice, ampliandone in parte i presupposti. La novità, quando c'è, riguarda l'estensione di alcune misure a soggetti più giovani e a condotte di gruppo. Resta fermo che si tratta di provvedimenti preventivi, adottati prima e a prescindere da una condanna.

Il secondo piano è quello del procedimento penale minorile, che segue il D.P.R. 448/1988 e ruota attorno alla competenza del Tribunale per i minorenni e della relativa Procura. Qui vale il principio della finalità rieducativa e della minima offensività del processo per il minore. Fermo, misure cautelari e sanzioni non possono ignorare questa cornice.

Il profilo costituzionale e sovranazionale

Qualunque irrigidimento va letto alla luce dell'art. 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l'infanzia e la gioventù, e dell'art. 27, sulla funzione rieducativa della pena. Sul piano internazionale, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) impone che l'interesse del minore sia considerazione preminente e che la privazione della libertà sia misura di ultima istanza e per il tempo più breve possibile.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato la specificità del processo minorile rispetto a quello degli adulti. Ogni automatismo sanzionatorio applicato ai minori è, per questo, terreno di possibile tensione interpretativa. È un punto tecnico, non un dettaglio: incide sulla legittimità concreta delle misure.

Implicazioni pratiche

Per una famiglia il rischio più immediato non è tanto la condanna quanto il coinvolgimento del minore in misure preventive o in un procedimento aperto anche per condotte minori commesse in gruppo. Un divieto di frequentare certi luoghi o un avviso del Questore produce effetti reali sulla vita quotidiana pur senza accertamento di colpevolezza.

È qui che la distinzione fatta sopra diventa decisiva: reagire a una misura di prevenzione richiede strumenti diversi dalla difesa in un procedimento penale. Confonderle porta a errori difensivi.

Cosa fare in concreto

Il pacchetto sicurezza va conosciuto per ciò che è: non un inasprimento indiscriminato, ma un insieme di strumenti che si intrecciano con istituti già esistenti e con garanzie costituzionali non derogabili.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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