Baby gang e Ddl Sicurezza: cosa cambia davvero per i minorenni
Il dibattito sulle baby gang torna al centro dell'agenda politica con il Ddl Sicurezza. Prima di allarmarsi occorre distinguere: alcune misure sono gia' in vigore dal 2023 grazie al Decreto Caivano, altre restano allo stato di proposta. Chiariamo cosa dice il diritto vigente sulla responsabilita' penale dei minori e cosa, invece, e' ancora solo programmatico.
Premessa: cosa e' in vigore e cosa no
Quando si parla di "nuovo Ddl Sicurezza" e baby gang occorre una prima distinzione, spesso trascurata dalla cronaca. Un disegno di legge (Ddl) e' un testo in discussione: non produce effetti finche' non viene approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Attribuire a un Ddl misure gia' operative genera confusione.
Molte delle misure contro le baby gang di cui si legge non nascono infatti con il Ddl Sicurezza, ma sono gia' diritto vigente: le ha introdotte il cosiddetto Decreto Caivano, ossia il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159. E' questo il testo che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione applicabili ai minori.
Inquadramento normativo
La responsabilita' penale del minore poggia su due articoli del codice penale che vanno tenuti distinti.
L'art. 97 c.p. stabilisce che chi non ha compiuto quattordici anni non e' mai imputabile: sotto tale soglia non risponde penalmente in alcun caso.
L'art. 98 c.p. riguarda invece la fascia tra i quattordici e i diciotto anni: qui l'imputabilita' non e' automatica, ma dipende dalla capacita' di intendere e di volere, valutata dal giudice in concreto, caso per caso. Non basta l'eta': serve un accertamento sulla maturita' del singolo.
Il processo, poi, non segue le regole ordinarie. Si applica il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che disciplina il procedimento penale a carico di imputati minorenni, ispirato alla finalita' educativa e al recupero, in linea con l'art. 31 Cost. sulla protezione dell'infanzia e della gioventu'.
Sul fronte civile resta fermo l'art. 2048 c.c.: i genitori rispondono dei danni cagionati dai figli minori con loro conviventi, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto (cosiddetta prova liberatoria).
Le misure gia' vigenti dopo il Decreto Caivano
Il D.L. 123/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione di strumenti preventivi anche a soggetti minori di eta', in particolare abbassando in alcuni casi le soglie anagrafiche per l'avviso orale e per il cosiddetto daspo urbano (il divieto di accesso o stazionamento in determinate aree cittadine). Ha inoltre inciso sull'ammonimento del Questore verso minori ultraquattordicenni.
Si tratta di misure di prevenzione, che non presuppongono una condanna penale ma un giudizio di pericolosita': operano su un piano diverso e anticipato rispetto alla sanzione.
Le misure ancora in discussione
Le proposte associate al Ddl Sicurezza (ulteriori inasprimenti, nuove ipotesi di divieto o forme di controllo) vanno trattate con prudenza: finche' il testo non e' approvato, i loro contorni tecnici possono cambiare. Diffidare quindi di cifre secche presentate come certe: soglie di pena e nuove fattispecie vanno lette solo sul testo definitivo, con l'indicazione dell'articolo esatto.
Implicazioni pratiche
Per una famiglia il quadro e' duplice. Da un lato il minore, se ultraquattordicenne e ritenuto capace di intendere e di volere, puo' rispondere penalmente in sede di giustizia minorile. Dall'altro i genitori possono essere chiamati a risarcire i danni sul piano civile, anche quando il figlio non sia imputabile.
A cio' si aggiungono le misure di prevenzione, che possono colpire il minore anche in assenza di un reato accertato, sulla base di un giudizio di pericolosita' formulato dall'autorita' competente.
Cosa fare in concreto
- Verifica l'atto ricevuto. Distingui subito se si tratta di una misura di prevenzione del Questore (es. avviso orale, ammonimento, daspo urbano) o di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni: cambiano autorita', termini e strumenti di difesa.
- Non ignorare i termini. Molti provvedimenti di prevenzione sono impugnabili entro termini brevi: annota data di notifica e scadenze.
- Attiva subito il difensore. Nel procedimento minorile l'assistenza tecnica e' obbligatoria; consigliamo di coinvolgere un difensore prima di rendere qualsiasi dichiarazione.
- Documenta il contesto educativo. Ai fini dell'art. 2048 c.c. e della finalita' recuperativa del processo, raccogli elementi su percorso scolastico, sostegno familiare, eventuali presa in carico dei servizi.
- Diffida delle notizie generiche. Verifica sempre se una misura e' gia' in vigore o solo proposta prima di assumere decisioni.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni condominio ha una storia a sé.
Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.