Lavoro

Bagnino e bandiera rossa: perché non basta ad allontanarsi dalla postazione

L'orientamento giurisprudenziale conferma che l'assistente ai bagnanti non può abbandonare la postazione neppure esponendo la bandiera rossa: l'obbligo di sorveglianza è continuativo. La questione tocca la responsabilità penale del garante, ma anche gli obblighi organizzativi del gestore come datore di lavoro. Vediamo perché e cosa comporta per chi gestisce uno stabilimento balneare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il caso: la bandiera rossa non è un lasciapassare

La domanda ricorre ogni estate: il bagnino può assentarsi dalla torretta se espone la bandiera rossa, cioè il segnale di divieto di balneazione? La risposta consolidata è no.

Esporre la bandiera rossa segnala una condizione di pericolo e vieta l'ingresso in acqua, ma non sospende il dovere di vigilanza. I frequentatori possono ignorare il divieto, e proprio in quei momenti la sorveglianza serve di più. La bandiera avvisa; non sorveglia al posto dell'assistente.

Inquadramento normativo: la posizione di garanzia

Il fondamento è l'art. 40, comma 2, del codice penale, secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". È la cosiddetta *posizione di garanzia*: chi ha l'obbligo di proteggere un bene (qui la vita e l'incolumità dei bagnanti) risponde dell'evento dannoso che poteva evitare.

L'assistente ai bagnanti è titolare di un obbligo di protezione che gli deriva dall'incarico e dalle ordinanze balneari della Capitaneria di Porto. Tale obbligo è per sua natura continuativo: non si esaurisce con l'adozione di un segnale, ma richiede presenza e vigilanza attiva durante l'orario di servizio.

Gli orientamenti della giurisprudenza penale sono costanti nel ritenere che l'esposizione del segnale di pericolo non escluda la responsabilità per omessa vigilanza. Chi cita queste pronunce dovrebbe farlo con estremi precisi (sezione, numero, anno): in assenza di riferimenti puntuali è più corretto parlare di *orientamento consolidato* piuttosto che attribuire affermazioni a singoli organi non identificati. La verifica del precedente specifico va sempre effettuata sul caso concreto.

Il profilo giuslavoristico: gli obblighi del gestore-datore

Accanto al piano penale c'è quello del rapporto di lavoro, spesso trascurato. Il gestore dello stabilimento, quando l'assistente è un suo dipendente, è datore di lavoro a tutti gli effetti.

L'art. 2087 del codice civile impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. L'organizzazione dei turni, la copertura delle postazioni e la gestione delle pause rientrano in questo dovere: una postazione lasciata scoperta perché il turno è mal costruito è anche un problema di organizzazione datoriale.

Si aggiunge il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che impone la valutazione dei rischi e l'adozione di procedure adeguate. La sicurezza dei bagnanti e quella dell'organizzazione del lavoro non sono compartimenti separati: turni sostenibili e postazioni sempre presidiate proteggono entrambi.

Implicazioni pratiche per il gestore

Per chi gestisce uno stabilimento le conseguenze sono su più fronti.

Sul piano amministrativo, la Capitaneria di Porto può sanzionare l'omessa vigilanza e adottare provvedimenti sullo stabilimento. Sul piano penale, in caso di evento lesivo, la posizione di garanzia può risalire fino a chi ha organizzato il servizio in modo inadeguato. Sul piano lavoristico, una copertura dei turni carente espone il gestore a responsabilità per violazione degli obblighi di sicurezza.

Il punto è che affidarsi al solo segnale della bandiera rossa non trasferisce il rischio: lo aggrava, perché documenta la consapevolezza del pericolo.

Cosa fare in concreto

  1. Garantire la presenza continua in postazione durante tutto l'orario di apertura, prevedendo sostituzioni per le pause senza scopertura.
  2. Strutturare i turni in modo che ogni tratto di spiaggia in concessione resti presidiato, formalizzando la turnazione per iscritto.
  3. Verificare le qualifiche degli assistenti (brevetto in corso di validità) e conservare la documentazione.
  4. Allineare le procedure interne alle ordinanze della Capitaneria di Porto e alla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008.
  5. Prevedere una revisione periodica dei protocolli interni di sorveglianza, aggiornandoli a ogni stagione.

Conclusioni

La bandiera rossa comunica un divieto, non sostituisce la sorveglianza. Per il gestore la corretta gestione della postazione è insieme adempimento di sicurezza pubblica e obbligo datoriale verso i propri lavoratori. Trattare i due profili come un'unica esigenza organizzativa è il modo più efficace per ridurre l'esposizione a responsabilità.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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