Condominio

Balconi e decoro architettonico: i limiti per divisori e tende

Installare un divisorio o una tenda sul balcone per guadagnare privacy è prassi diffusa. Ma quando l'intervento incide sull'estetica dell'edificio o limita aria e luce del vicino, può diventare illegittimo. Una recente pronuncia del Tribunale di Savona ricostruisce i confini tra esigenze di riservatezza e tutela del decoro architettonico, indicando una via tecnica di equilibrio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Una condòmina installa sul proprio balcone un divisorio frangivista, accompagnato da tende, per schermare la vista dal balcone attiguo. La vicina lamenta una doppia lesione: da un lato l'alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio, dall'altro la riduzione di luce e aria sul proprio affaccio.

Il Tribunale di Savona affronta la controversia non con un divieto netto, ma con un giudizio di bilanciamento. La pronuncia, qui riportata in forma sintetica e privata degli estremi identificativi delle parti, è utile proprio per il metodo: il giudice non chiede di scegliere tra privacy e luminosità, ma di trovare un assetto che ne salvaguardi entrambe.

Inquadramento normativo

Il perno della decisione è la nozione di decoro architettonico. Il riferimento è l'art. 1120, ultimo comma, c.c., che vieta le innovazioni capaci di alterare il decoro architettonico dell'edificio. La giurisprudenza intende il decoro come l'estetica complessiva data dall'insieme delle linee e delle strutture che caratterizzano lo stabile e gli conferiscono una propria fisionomia: è un bene autonomamente tutelato, la cui lesione può derivare anche da interventi sul singolo balcone, se visibili e dissonanti rispetto al contesto.

Sul versante dei rapporti tra confinanti viene in rilievo l'art. 907 c.c., che fissa la distanza minima da rispettare quando si costruisce in prossimità della veduta altrui (cioè dell'affaccio che consente di guardare frontalmente e obliquamente). Il divisorio frangivista, se troppo alto o opaco, può comprimere la veduta del vicino oltre il consentito. È invece da maneggiare con cautela il richiamo all'art. 905 c.c.: quella norma disciplina l'apertura di nuove vedute verso il fondo confinante, fattispecie diversa da quella del divisorio tra balconi già esistenti. Nel caso in esame il problema non è aprire una veduta, ma limitarne una: il riferimento corretto resta l'art. 907 c.c.

La soluzione tecnica di equilibrio

Il tratto più interessante della pronuncia è il criterio operativo con cui il Tribunale risolve il conflitto. Anziché ordinare la rimozione integrale, individua i parametri che rendono il manufatto compatibile con i diritti contrapposti:

Il risultato è un manufatto che assolve la funzione di riservatezza senza azzerare la luminosità altrui e senza alterare l'immagine complessiva dello stabile. È questo dosaggio — trasparenza più altezza più coerenza — a costituire il valore interpretativo della decisione.

Implicazioni pratiche

Per chi vive in condominio emergono alcune indicazioni ricorrenti.

L'intervento sul balcone non è di per sé vietato, ma non è nemmeno libero: incontra il duplice limite del decoro architettonico e del rispetto della veduta confinante. La valutazione è sempre concreta e va condotta caso per caso, in relazione alle caratteristiche dell'edificio e degli affacci coinvolti.

Sul piano probatorio, l'onere grava su chi agisce: chi lamenta la lesione del decoro o la compromissione di luce e aria deve dimostrare in modo specifico l'alterazione e il pregiudizio, non potendosi limitare a un disagio generico.

Cosa fare in concreto

Conclusioni

La pronuncia conferma un approccio non sanzionatorio ma di compromesso tecnico. Privacy e luminosità non sono valori incompatibili: la loro coesistenza dipende da scelte misurabili — trasparenza, altezza, coerenza estetica — che il giudice è chiamato a verificare in concreto. Resta centrale, in ogni controversia, la prova specifica del pregiudizio lamentato.

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