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Bancarotta impropria da reato societario: serve il nesso causale con il dissesto

Nella bancarotta impropria da reato societario non basta un bilancio falso per condannare gli amministratori: occorre dimostrare che quella condotta ha causato o aggravato il dissesto. È un tema al centro di un contrasto giurisprudenziale che incide direttamente sulla responsabilità di chi gestisce e controlla le società.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il tema

La condanna per bancarotta fraudolenta impropria da reato societario non può fondarsi sul solo accertamento di un falso in bilancio. Occorre stabilire un collegamento tra la condotta contestata e il dissesto dell'impresa. La questione non è una novità assoluta: da anni la Cassazione si muove tra orientamenti differenti sul contenuto e sull'intensità di questo collegamento.

È un punto tutt'altro che teorico. Determina la differenza tra un amministratore chiamato a rispondere di un grave reato fallimentare e uno che risponde, semmai, delle sole irregolarità societarie.

Inquadramento normativo

La fattispecie rilevante è la bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. Nella legge fallimentare era disciplinata dall'art. 223, comma 2, n. 1, r.d. 267/1942, che puniva gli amministratori quando la condotta prevista da determinati reati societari (tra cui il falso in bilancio, art. 2621 c.c.) avesse cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società.

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), la fattispecie è oggi collocata all'art. 329 CCII, che ricalca la struttura della norma previgente. Il nucleo resta identico: il reato societario rileva penalmente in sede fallimentare in quanto abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto.

È proprio su questo verbo — «cagionare» — che si gioca l'interpretazione. La legge richiede un rapporto causale. Il punto controverso è quanto rigorosamente vada accertato.

Il contrasto giurisprudenziale

Sul nesso causale nella bancarotta impropria convivono orientamenti non allineati.

Un primo indirizzo, più garantista, chiede la prova concreta che il falso in bilancio abbia inciso sul dissesto: non basta la falsità in sé, occorre dimostrarne l'efficacia causale rispetto allo squilibrio patrimoniale poi sfociato nell'insolvenza.

Un diverso orientamento tende a valorizzare il collegamento in termini più ampi, ritenendo sufficiente che la condotta si inserisca nella catena di eventi che ha condotto al dissesto, anche solo aggravandolo.

La direzione che privilegia l'accertamento in concreto del nesso è coerente con i principi generali sulla causalità penale, ma non elimina il contrasto. Chi si occupa di questi procedimenti deve considerare entrambi gli scenari.

Attenzione alle letture semplificate

È facile ridurre il tema a uno slogan: «senza nesso causale niente condanna». È una lettura incompleta e potenzialmente fuorviante.

Primo: la prova del nesso non richiede una dimostrazione matematica, ma un ragionamento causale sorretto da elementi concreti. Non è un salvacondotto automatico.

Secondo: il falso in bilancio resta autonomamente perseguibile come reato societario, a prescindere dall'esito fallimentare. L'assenza di nesso con il dissesto non cancella la falsità.

Terzo: la posizione degli organi di controllo — a partire dal collegio sindacale — va valutata con criteri propri, legati ai doveri di vigilanza e non semplicemente sovrapposta a quella degli amministratori.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, il tema si traduce in una linea difensiva: contestare non solo la falsità del bilancio, ma soprattutto la sua reale incidenza sul dissesto, ricostruendo le effettive cause dello squilibrio.

Per il sindaco, rileva la documentazione dell'attività di vigilanza svolta: verbali, rilievi, segnalazioni. Ciò che è tracciato pesa in sede processuale.

Sul piano preventivo, torna centrale l'art. 2086 c.c., che impone all'imprenditore l'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Un assetto documentato è la prima difesa contro contestazioni di questo tipo.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate gli assetti organizzativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c. e documentate le procedure di controllo interno.
  2. Conservate la tracciabilità di verbali, flussi informativi e decisioni degli organi sociali: sono elementi che ricostruiscono le reali cause di un eventuale dissesto.
  3. Distinguete i profili di responsabilità tra amministratori e organi di controllo, evitando ricostruzioni indistinte.
  4. In caso di contestazione, concentrate l'analisi sulla catena causale tra condotta e dissesto, non solo sulla regolarità formale del bilancio.
  5. Rivolgetevi tempestivamente a un legale: le difese sul nesso causale vanno impostate fin dalle prime fasi del procedimento.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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