Vendite benefiche e trasparenza: i nuovi obblighi di rendicontazione
Una nuova disciplina impone a chi promuove vendite a scopo benefico di indicare con precisione beneficiario, finalità e quota devoluta. La regola tocca produttori, distributori, aziende e influencer, ora esposti a un controllo più stringente dell'Agcm sulle pratiche commerciali. Vediamo cosa cambia in concreto e come organizzarsi per non incorrere in contestazioni.
Il quadro: perché la trasparenza sulla beneficenza diventa centrale
La vendita di un prodotto "a scopo benefico" è da tempo una leva di marketing diffusa. Il messaggio tipico — "acquista e sostieni la ricerca" — funziona proprio perché sposta la decisione d'acquisto su un piano etico.
Proprio per questo il legislatore interviene con crescente attenzione: quando la finalità solidale entra nella comunicazione commerciale, il consumatore deve poter conoscere chi riceve i fondi, per quale scopo e in quale misura. In assenza di questi dati, l'affermazione benefica rischia di diventare una pratica ingannevole.
Nota sulle fonti. La fonte giornalistica richiama una "Legge 19 giugno 2026, n. 120". Alla data di questo contributo il testo non è verificabile in modo indipendente. Trattiamo perciò i principi già oggi vigenti e ricostruibili con certezza, segnalando che i riferimenti al provvedimento citato andranno confermati sulla Gazzetta Ufficiale.
Inquadramento normativo
Due corpi normativi rilevano già oggi.
Il primo è il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Gli artt. 20-23 vietano le pratiche commerciali scorrette; in particolare l'art. 21 qualifica come ingannevole l'informazione falsa o comunque idonea a indurre in errore il consumatore medio, anche sulle "caratteristiche" e sui "motivi" dell'operazione. Una vendita presentata come benefica, senza indicare l'effettiva destinazione dei proventi, ricade in questo perimetro. L'art. 22 sanziona inoltre le omissioni ingannevoli, cioè la mancata indicazione di informazioni rilevanti per una scelta consapevole.
Il secondo è il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Qui la raccolta fondi è disciplinata dall'art. 7, che ammette la raccolta anche organizzata e in forma di scambio di beni, imponendo però agli enti obblighi di rendicontazione (il resoconto specifico da allegare al bilancio, previsto dall'art. 87). Le attività diverse — cosa distinta — sono invece regolate dall'art. 6. La distinzione conta: chi cita l'art. 6 per la raccolta fondi sbaglia norma.
Implicazioni pratiche: tre posizioni diverse
È opportuno distinguere le responsabilità, perché non sono equivalenti.
Aziende, produttori e distributori. Sono i soggetti più esposti. Se la finalità benefica compare sulla confezione, sul sito o nella pubblicità, l'informazione deve essere veritiera, completa e documentabile. La quota devoluta va indicata in modo chiaro (importo o percentuale) e va identificato il beneficiario.
Influencer. Chi promuove a pagamento una vendita benefica partecipa alla comunicazione commerciale e può risponderne. Si tratta, allo stato, di una tesi interpretativa fondata sull'orientamento Agcm in materia di pubblicità occulta e endorsement, non di una certezza assoluta: molto dipende dal grado di controllo dell'influencer sul messaggio e dalla natura dell'accordo con il committente.
Enti beneficiari (fondazioni scientifiche e simili). Rispondono in prima persona degli obblighi di rendicontazione della raccolta fondi e della corretta destinazione delle somme ricevute.
Cosa fare in concreto
- Verificate ogni claim benefico prima della pubblicazione: beneficiario, finalità e quota devoluta devono essere indicati e supportati da documentazione.
- Formalizzate per iscritto l'accordo tra azienda ed ente beneficiario, precisando importi o percentuali, tempi di versamento e obblighi di rendiconto.
- Regolate i rapporti con gli influencer con clausole che impongano coerenza tra messaggio promozionale e dati reali sulla devoluzione.
- Conservate le prove dei versamenti effettuati: sono la difesa più solida in caso di contestazione dell'Agcm.
- Aggiornatevi appena il testo del provvedimento citato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per adeguare le procedure ai nuovi eventuali obblighi.
La direzione è chiara: la beneficenza usata come argomento di vendita richiede la stessa trasparenza di qualunque altra informazione commerciale. Investire ora nella documentazione riduce il rischio sanzionatorio e reputazionale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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