Terzo Settore

Beneficenza e vendite solidali: cosa cambia sulla trasparenza

Un intervento normativo annunciato in materia di vendite a scopo benefico punta a rendere trasparente la destinazione dei proventi. Per aziende e influencer significa dover indicare con precisione beneficiari, finalità e quote percentuali. Il tema tocca da vicino la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e i poteri di controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 luglio 2026 ·4 min

Il contesto

Le cosiddette "vendite solidali" — prodotti commercializzati con la promessa che una parte del ricavato andrà a una causa benefica — sono diventate uno strumento di marketing diffuso, soprattutto sui canali social. Il messaggio "acquista e sostieni" è efficace proprio perché genera nel consumatore un motivo d'acquisto ulteriore rispetto al prodotto in sé.

È stato annunciato un intervento normativo diretto a rafforzare gli obblighi di trasparenza in questo ambito, imponendo di indicare con chiarezza il soggetto beneficiario, la finalità dell'iniziativa e la quota effettivamente devoluta. L'esatta collocazione e la vigenza del provvedimento andranno verificate: al momento consigliamo di non fondare decisioni operative sul solo dato di stampa.

Inquadramento normativo

Anche a prescindere dal nuovo testo, la materia trova già un presidio nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). L'art. 21 qualifica come ingannevole la pratica commerciale che, con informazioni non veritiere o comunque idonee a indurre in errore il consumatore medio, ne condiziona la decisione d'acquisto. Un claim benefico generico o non riscontrabile — "parte del ricavato in beneficenza", senza indicare quanto e a chi — rientra pienamente in questo perimetro.

La vigilanza spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). L'art. 27 del Codice del Consumo ne disciplina i poteri istruttori e sanzionatori. La misura massima della sanzione è stata elevata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26/2023, di recepimento della cosiddetta Direttiva Omnibus: nella versione oggi vigente dell'art. 27 il tetto edittale può arrivare fino a 10 milioni di euro. È un dato che va sempre letto sulla versione aggiornata della norma, perché in passato il limite era inferiore.

Quando la vendita solidale coinvolge un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS, entrano poi in gioco gli obblighi propri del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore): in particolare gli artt. 13-14 in materia di scritture contabili, bilancio e trasparenza delle informazioni, e l'art. 48 sull'iscrizione al Registro unico. La riconducibilità dei proventi a un ente iscritto non esonera l'impresa venditrice dalla correttezza del messaggio verso il consumatore.

Implicazioni pratiche

Per le aziende, il rischio principale non è solo sanzionatorio ma reputazionale: una campagna benefica contestata dall'AGCM produce un danno d'immagine spesso superiore alla sanzione stessa.

Per gli influencer, il tema è ormai consolidato. L'AGCM è intervenuta più volte sull'influencer marketing, affermando che la responsabilità per un messaggio ingannevole ricade anche sul creator che lo veicola, non solo sul brand committente. Chi promuove un prodotto solidale risponde quindi della verificabilità di ciò che comunica ai propri follower.

Il punto di equilibrio è semplice da enunciare e più complesso da documentare: ogni affermazione benefica deve essere vera, precisa e dimostrabile a posteriori. Non basta la buona fede; serve la tracciabilità.

Cosa fare in concreto

  1. Specificate i tre elementi minimi in ogni comunicazione: chi è il beneficiario (indicandolo per nome, non genericamente), quale finalità sostiene e quale quota — in percentuale o valore assoluto — viene devoluta.
  1. Conservate la documentazione del versamento effettivo al beneficiario (contratti, ricevute, rendiconti). Predisponete un fascicolo per ciascuna campagna, consultabile in caso di controllo.
  1. Verificate il soggetto beneficiario: se è un ente del Terzo settore, accertatene l'iscrizione al RUNTS e la coerenza con gli obblighi di trasparenza degli artt. 13-14 D.Lgs. 117/2017.
  1. Formalizzate gli accordi con gli influencer coinvolti, prevedendo l'obbligo di riportare fedelmente i dati della campagna e di segnalare la natura promozionale del contenuto.
  1. Sottoponete i claim a revisione preventiva prima della pubblicazione: un controllo interno, anche legale, riduce sensibilmente il rischio di contestazione.

In sintesi

La direzione è chiara: la solidarietà usata come leva commerciale va documentata, non solo dichiarata. Anche in attesa di conferma sul nuovo provvedimento, gli strumenti sanzionatori esistenti — art. 21 e art. 27 del Codice del Consumo — sono già più che sufficienti a colpire i messaggi vaghi o non verificabili. Consigliamo di adeguare fin da ora le procedure interne, senza attendere la vigenza di norme ulteriori.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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