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Bestemmia sui social: illecito amministrativo o reato?

Scrivere una bestemmia su Facebook non fa scattare il carcere. Dal 1999 la condotta è depenalizzata e resta punita in via amministrativa con una sanzione pecuniaria. Diverso è il caso di contenuti che offendono in modo qualificato una confessione religiosa, dove può in astratto profilarsi un rilievo penale. Vediamo la distinzione e cosa comporta per chi pubblica online.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro attuale: dalla bestemmia depenalizzata alla sanzione amministrativa

La bestemmia non è più reato. La condotta, un tempo contravvenzione, è stata depenalizzata dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, che ha trasformato numerosi illeciti minori in illeciti amministrativi.

Oggi il riferimento è l'art. 724 del codice penale. Il primo comma punisce «chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità»; il secondo comma riguarda una fattispecie distinta, le manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Sono due ipotesi diverse: qui interessa solo la prima.

Per effetto della depenalizzazione, la bestemmia pronunciata o scritta in pubblico non comporta più conseguenze penali, ma una sanzione amministrativa pecuniaria, indicata nella misura da 51 a 309 euro. La sanzione viene contestata e riscossa secondo il procedimento della legge 689/1981.

Perché conta il carattere "pubblico"

L'art. 724 richiede che la bestemmia sia proferita pubblicamente. È il presupposto della sanzione. Un social network come Facebook, quando il contenuto è accessibile a una platea indeterminata di utenti, è considerato dalla giurisprudenza un luogo aperto al pubblico: un post visibile a tutti equivale a una manifestazione pubblica.

Diverso è il messaggio in una chat privata o in un gruppo chiuso a pochi contatti selezionati. In quel caso il requisito della pubblicità è più discutibile e va valutato in concreto, in base all'effettiva diffusione del contenuto.

La parità di tutela tra confessioni

Un passaggio importante riguarda l'oggetto della tutela. La formulazione storica proteggeva la sola religione cattolica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 440 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità del riferimento alla «religione dello Stato», affermando il principio di parità di tutela tra tutte le confessioni religiose. La norma, oggi, non privilegia un solo culto.

Il possibile rilievo penale: attenzione a non confondere i piani

Qui occorre precisione, perché il tema è spesso presentato con eccessiva sicurezza. Non esiste una fattispecie penale che punisca in modo automatico la creazione o la gestione di un gruppo o di una pagina «blasfema». La gestione di uno spazio online non integra di per sé alcun reato.

Altro è il caso in cui il contenuto pubblicato realizzi in concreto gli elementi di un delitto contro le confessioni religiose, previsti dagli artt. 403 e seguenti del codice penale. L'art. 403 punisce chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto. Si tratta però di fattispecie che richiedono requisiti specifici — un vilipendio qualificato, la direzione dell'offesa contro una confessione — che vanno accertati caso per caso.

In sintesi: la bestemmia isolata resta illecito amministrativo; un contenuto può assumere rilievo penale solo se, per modalità e contenuto, integra i presupposti del vilipendio previsti dalla legge. È una valutazione tutt'altro che scontata.

Implicazioni pratiche per chi pubblica

Per l'utente medio la conseguenza tipica non è un procedimento penale, ma un'eventuale contestazione amministrativa con sanzione pecuniaria. Il rischio penale è residuale e legato a contenuti gravemente offensivi verso una confessione, non alla singola espressione.

Per chi amministra pagine o gruppi, la responsabilità non discende dalla mera gestione, ma dall'eventuale contributo attivo a contenuti che superino la soglia del vilipendio. La distinzione tra ospitare e produrre contenuti è decisiva.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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