Bestemmiare sui social: illecito amministrativo o reato?
Una bestemmia pubblicata su Facebook non è un reato: dal 1999 la condotta è un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria. Cosa cambia però quando si crea o si gestisce un gruppo dichiaratamente blasfemo? E quando il requisito della pubblicità, tipico del mondo social, fa scattare conseguenze diverse? Facciamo chiarezza su una materia spesso raccontata in modo impreciso.
Il quadro: dalla norma penale all'illecito amministrativo
La bestemmia in luogo pubblico o aperto al pubblico è disciplinata dall'art. 724 del codice penale. Attenzione, però: la norma non prevede più una sanzione penale.
Con il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 il legislatore ha depenalizzato la fattispecie, trasformandola in illecito amministrativo. In pratica, chi bestemmia pubblicamente non commette un reato e non subisce un procedimento penale: incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata secondo le regole della L. 689/1981.
È una distinzione tutt'altro che formale. Illecito amministrativo significa nessuna iscrizione nel casellario giudiziale, nessun processo penale, competenza dell'autorità amministrativa e non del giudice penale. L'importo della sanzione è contenuto: le fonti indicano una forbice tra 51 e 309 euro, importo che va comunque verificato caso per caso alla luce degli aggiornamenti normativi applicabili.
La tutela non riguarda solo la religione cattolica
Un punto va corretto rispetto a una lettura ormai superata. In passato l'art. 724 c.p. faceva riferimento ai «simboli o alle persone venerati nella religione dello Stato», cioè alla sola confessione cattolica.
Quel riferimento esclusivo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 440 del 1995. La Consulta ha ritenuto la limitazione contraria al principio di uguaglianza: la tutela va estesa a tutte le confessioni religiose, non a una sola. Presentare oggi l'art. 724 come norma a protezione della sola «Divinità cattolica» è quindi giuridicamente errato.
Quando entra in gioco il diritto penale
La singola bestemmia resta illecito amministrativo. Diverso è il caso di condotte più strutturate.
La creazione e la gestione di gruppi o pagine dal contenuto sistematicamente offensivo verso una confessione religiosa può astrattamente rilevare sul piano penale. Qui viene in considerazione l'art. 403 c.p., che punisce chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa (o dei ministri di culto). Si tratta di una fattispecie distinta dalla bestemmia: non colpisce l'esclamazione volgare, ma un'offesa qualificata, rivolta a persone in ragione della loro appartenenza religiosa.
La linea di confine non è sempre netta e dipende dal contenuto concreto, dalla sistematicità e dalla direzione dell'offesa. La qualificazione richiede una valutazione caso per caso.
Il nodo della "pubblicità" sui social
L'art. 724 c.p. richiede che la condotta avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico. Trasferito sui social, il requisito si traduce nel grado di accessibilità del contenuto.
Un post su un profilo aperto, visibile a chiunque, o un commento in un gruppo pubblico soddisfa con ogni probabilità il requisito della pubblicità. Diverso è il messaggio scambiato in una conversazione privata, o il contenuto pubblicato in un profilo con impostazioni strettamente riservate: qui il carattere pubblico può mancare.
Le impostazioni di visibilità del proprio account, spesso trascurate, incidono dunque sulla configurabilità stessa dell'illecito.
Cosa fare in concreto
- Verifica le impostazioni di privacy dei tuoi profili: la visibilità del contenuto è dirimente per il requisito della pubblicità.
- Distingui la singola espressione dalla condotta organizzata: gestire un gruppo dal contenuto offensivo sistematico è cosa diversa da un post isolato e può avere rilievo penale.
- In caso di contestazione amministrativa, controlla i termini per il pagamento in misura ridotta e per l'eventuale opposizione ai sensi della L. 689/1981.
- Se gestisci pagine o community, valuta l'attività di moderazione: la responsabilità del gestore va tenuta distinta da quella dei singoli utenti.
- Non ignorare un verbale: consigliamo di verificarne subito la regolarità formale e i profili di merito prima di procedere al pagamento.
In sintesi
Bestemmiare su Facebook, di regola, non è reato ma illecito amministrativo, con una sanzione pecuniaria. Il penale entra in scena solo di fronte a condotte diverse e più gravi, come il vilipendio di una confessione religiosa. E la soglia di rilevanza passa spesso da un dettaglio tecnico: quanto è pubblico ciò che scriviamo.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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