Famiglia

Bonus affitto per genitori separati: chi resta escluso dal contributo

È operativo il contributo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con domande da presentare entro il termine fissato. Le Faq ministeriali chiariscono diverse cause di esclusione, dalle quote ereditarie di altri immobili alla condizione di chi non era mai stato coniugato. Capire chi resta fuori è essenziale per non presentare dichiarazioni inesatte.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 ottobre 2026 ·4 min

Di cosa si tratta

Il contributo è un sostegno economico rivolto ai genitori separati o divorziati che, a seguito della crisi coniugale, non sono più assegnatari della casa familiare e devono quindi sostenere le spese di un nuovo alloggio in locazione.

La misura si rivolge a una platea precisa e ristretta. Le indicazioni operative sulla domanda, sulla dotazione del fondo e sulle cause di esclusione sono contenute nelle Faq pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trattandosi di fondo a capienza limitata (il plafond complessivo indicato dalle fonti ministeriali è di circa 20 milioni di euro), il contributo è erogato fino a esaurimento delle risorse, con priorità di norma legata all'ordine o ai criteri fissati dal provvedimento attuativo.

> I dati su scadenza, dotazione e requisiti vanno sempre verificati sulla fonte ufficiale aggiornata: le Faq ministeriali sono soggette a revisione e integrazione.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due piani che spesso vengono confusi.

La base normativa del beneficio economico non è il codice civile, ma il provvedimento che ha istituito e finanziato il fondo (decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della relativa previsione di spesa). È a questo provvedimento, e alle Faq che lo accompagnano, che bisogna fare riferimento per requisiti, importi e termini.

L'art. 337-sexies del codice civile rileva invece solo per inquadrare la figura del *genitore non assegnatario*. La norma disciplina l'assegnazione della casa familiare da parte del giudice, che tiene conto prioritariamente dell'interesse dei figli: il genitore presso cui i figli non sono prevalentemente collocati perde il godimento dell'abitazione ed è, appunto, il soggetto "non assegnatario" cui la misura intende rivolgersi.

Chi resta fuori

Le Faq delineano alcune categorie di esclusione che meritano attenzione.

Genitori mai coniugati. Secondo le indicazioni ministeriali, il contributo è ancorato alla condizione di separazione o divorzio. Restano quindi esclusi i genitori che non sono mai stati sposati tra loro, anche quando la crisi della coppia di fatto abbia prodotto effetti patrimoniali analoghi. Su questo punto sono emerse osservazioni critiche in sede parlamentare, poiché la distinzione penalizza situazioni familiari sostanzialmente equivalenti.

Chi possiede quote di altri immobili. È la causa di esclusione più insidiosa. Il beneficio è pensato per chi non dispone di un'alternativa abitativa. Chi è titolare di diritti reali su altri immobili resta fuori, e questo vale anche per le sole quote ereditarie: un genitore che abbia ricevuto, per successione, una frazione di un appartamento insieme ad altri coeredi può risultare escluso pur non avendo la disponibilità materiale di quell'immobile. È una situazione frequente e spesso sottovalutata, perché la comproprietà indivisa non garantisce un reale uso abitativo ma, formalmente, incide sul requisito.

Chi già viveva in affitto. Chi, prima della separazione, non abitava in una casa di proprietà ma in un immobile condotto in locazione, non subisce la perdita del godimento di un'abitazione di famiglia nel senso tutelato dalla misura e può pertanto rimanere escluso.

Implicazioni pratiche

Per il genitore non assegnatario l'accesso al contributo dipende non solo dal titolo di separazione o divorzio, ma dall'intera situazione patrimoniale, comprese posizioni che si tende a trascurare perché non produttive di reddito o non immediatamente disponibili.

Le quote ereditarie sono l'esempio tipico: molti si ritengono privi di immobili di proprietà senza considerare partecipazioni a comunioni ereditarie mai sciolte. Una dichiarazione resa senza questa verifica espone a contestazioni, alla revoca del beneficio e alla restituzione delle somme, oltre alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere.

La natura del fondo, a dotazione limitata, aggiunge un fattore temporale: la tempestività della domanda può incidere sull'effettiva erogazione.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica il titolo. Accerta di rientrare nella condizione di genitore separato o divorziato e non assegnatario della casa familiare ai sensi del provvedimento di assegnazione.
  2. Controlla la posizione immobiliare completa. Richiedi una visura catastale e ipotecaria aggiornata, includendo quote ereditarie e comproprietà, prima di dichiarare l'assenza di altri immobili.
  3. Consulta la fonte ufficiale aggiornata. Leggi le Faq del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il decreto attuativo per requisiti, importi e termine di presentazione, trattandosi di dati soggetti ad aggiornamento.
  4. Conserva la documentazione. Tieni a disposizione contratto di locazione, provvedimento giudiziale o accordo e documentazione patrimoniale, a supporto della domanda.
  5. Presenta per tempo. Dato il fondo a capienza limitata, non attendere l'ultimo giorno utile.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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