Bonus affitto per genitori separati: le coppie di fatto restano fuori
Le FAQ pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture chiariscono i requisiti del bonus affitto destinato ai genitori separati o divorziati. Il punto più delicato riguarda l'esclusione delle coppie non coniugate, anche quando vi siano figli e provvedimenti del tribunale sull'affidamento. Una scelta che ancora il beneficio allo status formale della coppia e non alla relazione genitoriale.
Il fatto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una serie di FAQ per chiarire i requisiti di accesso al bonus affitto rivolto ai genitori separati o divorziati. Il chiarimento più rilevante è anche il più selettivo: restano escluse dall'agevolazione le coppie mai unite in matrimonio, pur in presenza di figli e di un provvedimento del tribunale che regoli affidamento e collocamento.
Prima di entrare nel merito, una precisazione di metodo. Gli estremi esatti dell'atto che fissa l'importo massimo del beneficio, le modalità di presentazione della domanda e il termine ultimo vanno riscontrati direttamente sul provvedimento ministeriale e sulla norma istitutiva. Le cifre e le scadenze che circolano nella stampa divulgativa — tra cui l'importo fino a 6.000 euro e il termine indicato per l'ottobre 2026 — devono essere verificate sulla fonte primaria (legge istitutiva, decreto attuativo e testo ufficiale delle FAQ del MIT) prima di qualsiasi decisione. Finché il riscontro non è completo, trattiamo questi dati come indicativi e non come acquisiti.
Inquadramento normativo
Sul piano civilistico, il nostro ordinamento ha da tempo superato ogni distinzione tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Gli artt. 337-bis e seguenti del Codice civile disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, cessazione della convivenza o nullità del matrimonio. La norma si applica, testualmente, anche ai figli di genitori mai coniugati: l'affidamento, il mantenimento e la regolamentazione dei rapporti seguono le stesse regole, a prescindere dallo status della coppia.
Qui emerge il nodo. L'equiparazione dei figli, sancita in sede civilistica, non si trasferisce automaticamente sul piano delle agevolazioni economiche. Il bonus affitto è una misura di sostegno la cui platea è delimitata dalla disposizione istitutiva e dal relativo decreto attuativo: sono questi atti — non il Codice civile — a definire chi può accedere. Se la norma di spesa àncora il beneficio alla condizione di genitore separato o divorziato, l'ex convivente resta fuori per una ragione tecnica: non ha mai avuto lo status di coniuge, dunque non può essere "separato" o "divorziato" in senso giuridico.
Implicazioni pratiche
La conseguenza è netta. Due genitori con la stessa identica situazione fattuale — figli, casa, provvedimento del tribunale sul collocamento, obbligo di reperire un'abitazione idonea — ricevono un trattamento diverso in base a un dato che nulla ha a che vedere con il bisogno abitativo: l'essere stati o meno sposati.
Sul piano operativo, questo significa che l'ex convivente che abbia dovuto lasciare la casa familiare e sostenere un nuovo canone di locazione non rientra tra i destinatari, anche se il provvedimento del giudice gli impone oneri economici analoghi a quelli di un genitore divorziato.
Resta aperto un profilo di coerenza costituzionale. La scelta di legare un sostegno economico allo status formale, e non alla posizione genitoriale, può prestare il fianco a dubbi di ragionevolezza sotto il profilo dell'uguaglianza. È però un rilievo che può essere speso solo in sede giudiziale, con un contenzioso mirato, e non in via di autotutela amministrativa: le FAQ ministeriali applicano la norma, non la correggono.
Cosa fare in concreto
- Riscontrare la fonte primaria. Prima di presentare domanda, acquisire il testo della norma istitutiva, del decreto attuativo e delle FAQ del MIT, per verificare importo massimo, requisiti e termine effettivo di presentazione.
- Accertare lo status formale della coppia. La linea di confine è l'esistenza di un matrimonio seguito da separazione o divorzio: è il primo requisito da controllare per capire se si rientra nella platea.
- Conservare la documentazione completa. Provvedimento del tribunale, contratto di locazione registrato e prova dei versamenti del canone sono gli elementi su cui si regge l'istanza.
- Valutare i profili di esclusione prima dell'invio. Una verifica preventiva dei requisiti riduce il rischio di rigetto e consente di individuare per tempo eventuali misure alternative a livello regionale o comunale.
- Per le coppie di fatto, ponderare la via giudiziale. Dove l'esclusione incide in modo significativo, è opportuno valutare con un legale la percorribilità di un'impugnazione fondata sui profili di ragionevolezza.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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