Bonus affitto per genitori separati: chi resta fuori dal contributo
È operativo il contributo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare che sostengono un canone di locazione. Le Faq pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno chiarito numerose cause di esclusione, spesso ignorate da chi presenta domanda. Capire in anticipo i requisiti evita rigetti e perdite di tempo in una fase già delicata della vita familiare.
Di cosa si tratta
Il contributo è rivolto ai genitori separati o divorziati che, per effetto del provvedimento del giudice, non sono assegnatari della casa familiare e devono quindi reperire sul mercato un alloggio in locazione. La finalità è attenuare il peso economico che grava sul genitore costretto a lasciare l'abitazione dove restano i figli.
La misura è finanziata da un apposito fondo, con risorse limitate e ripartizione legata all'ordine o alle modalità di presentazione delle domande. La scadenza per l'invio è un dato da verificare direttamente nel decreto istitutivo del fondo e nel relativo avviso: consigliamo di non affidarsi a date riportate da fonti secondarie, perché un errore sul termine comporta l'esclusione automatica.
Inquadramento normativo
Il presupposto giuridico del contributo è la condizione di genitore non assegnatario della casa familiare. L'assegnazione è disciplinata dall'art. 337-sexies del codice civile, secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Il genitore che non ottiene l'assegnazione è, di regola, il destinatario tipico della misura, purché sostenga un canone di locazione per la nuova abitazione.
Le condizioni di accesso e le cause di esclusione sono definite dal decreto istitutivo del fondo e dall'avviso attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questi atti vanno affiancate le Faq ministeriali, che offrono chiarimenti operativi. Occorre però una precisazione: le Faq non hanno valore di legge e orientano la prassi istruttoria, pur restando sindacabili nel merito. In caso di contrasto con la fonte normativa primaria, è quest'ultima a prevalere.
Chi resta fuori
Le Faq hanno circoscritto la platea in modo più restrittivo di quanto molti si attendessero. Tra le cause di esclusione più rilevanti:
- Genitori mai coniugati. La misura, nella formulazione attuale, si rivolge a chi proviene da un matrimonio sciolto o cessato. I genitori che non sono mai stati sposati rischiano di restare fuori, pur trovandosi nella medesima condizione economica e abitativa.
- Possesso di quote di altri immobili, anche ereditarie. La titolarità di una semplice quota su un immobile ricevuto in eredità può precludere l'accesso, a prescindere dall'effettiva disponibilità o redditività del bene.
- Casa familiare già in locazione. Chi, al momento della separazione, viveva in un'abitazione condotta in affitto e non in proprietà può trovarsi escluso, non ricorrendo il presupposto tipico del genitore che abbandona l'immobile di famiglia.
La prima esclusione solleva un tema giuridico delicato: la differenza di trattamento tra genitori coniugati e genitori mai sposati, a parità di situazione sostanziale, va letta alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. È un profilo che potrà essere oggetto di contenzioso e di eventuali interventi correttivi.
Implicazioni pratiche
Per il genitore non assegnatario, il messaggio è chiaro: la condizione di separato con figli non basta da sola. Prima di investire tempo nella domanda occorre verificare la propria posizione patrimoniale completa, inclusi i beni ereditati, e la natura del titolo abitativo che si aveva prima della separazione.
Un errore frequente è ignorare le quote immobiliari minori o le successioni non ancora definite: anche una partecipazione modesta può incidere sull'esito dell'istruttoria. Allo stesso modo, chi conviveva senza matrimonio deve valutare con realismo le proprie chance, pur potendo far valere i propri argomenti in sede di eventuale riesame.
Cosa fare in concreto
- Richiedi una visura catastale aggiornata a tuo nome, per individuare qualsiasi immobile o quota, comprese quelle di origine ereditaria.
- Verifica il provvedimento del giudice sull'assegnazione della casa familiare: deve risultare con chiarezza la tua posizione di non assegnatario ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
- Raccogli la documentazione del contratto di locazione in corso (contratto registrato, ricevute di pagamento, estremi di registrazione).
- Consulta direttamente il decreto istitutivo e l'avviso ministeriale per confermare requisiti, importi e termine di presentazione, senza affidarti a date di seconda mano.
- Leggi le Faq ufficiali per inquadrare la tua posizione e, in caso di dubbio o di esclusione, valuta con un professionista la sostenibilità di un riesame o di un'impugnazione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni famiglia ha il suo equilibrio.
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