Condominio

Bonus casa e lavori condominiali: si possono sommare?

Chi ristruttura il proprio appartamento e partecipa a lavori sulle parti comuni può cumulare le detrazioni? Sì, ma i plafond restano separati. Nel 2025 il quadro delle aliquote è cambiato: capire come si combinano tetti di spesa e criterio di cassa evita errori in dichiarazione e detrazioni contestate dall'Agenzia delle Entrate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il caso tipico

Un condomino ristruttura il proprio appartamento e, nello stesso anno, il condominio delibera lavori sulla facciata o sull'impianto comune. Domanda ricorrente: le due detrazioni si escludono o si sommano?

La risposta è che si cumulano, perché operano su due plafond distinti. Ma la distinzione va maneggiata con precisione, soprattutto per l'anno d'imposta 2025, in cui aliquote e massimali richiedono un coordinamento attento.

Inquadramento normativo

La detrazione per interventi di recupero edilizio è disciplinata dall'art. 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), che fissa il tetto di spesa in 96.000 euro per unità immobiliare.

Per il 2025 l'aliquota è stata rimodulata dall'art. 1 della legge di bilancio (L. 207/2024): 50% per gli interventi sull'abitazione principale e 36% per gli altri immobili. Il massimale di 96.000 euro resta il riferimento per l'anno 2025, ma va letto in combinato con questa nuova articolazione delle percentuali. In altre parole: cambia l'aliquota applicabile a seconda della destinazione dell'immobile, non il tetto di spesa detraibile.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 7/E, che raccoglie la prassi sulle detrazioni edilizie), il limite di 96.000 euro riferito "per unità immobiliare" opera in modo autonomo rispetto alle spese per le parti comuni. Su queste ultime ciascun condomino matura un proprio limite di spesa distinto, calcolato sulla quota millesimale imputatagli.

La ratio della doppia detrazione

Intervento privato e intervento condominiale sono giuridicamente separati: il primo riguarda la proprietà esclusiva, il secondo le parti comuni ex art. 1117 c.c. Da qui la coesistenza di due plafond.

### Un esempio concreto

Un condomino spende 40.000 euro per ristrutturare l'appartamento (abitazione principale) e gli vengono imputati 8.000 euro per il rifacimento della facciata.

I due importi non si erodono a vicenda: sono binari paralleli.

Il criterio di cassa per le parti comuni

Qui serve rigore, perché è il punto in cui si concentrano gli errori.

Per le parti comuni rileva anzitutto il pagamento del condominio al fornitore, che deve avvenire con bonifico parlante (causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA della ditta) entro il 31 dicembre dell'anno.

Il singolo condomino, però, non detrae automaticamente la propria quota millesimale: detrae in proporzione a quanto ha effettivamente versato al condominio entro il 31 dicembre, purché il condominio abbia a sua volta pagato il fornitore entro i termini di competenza. È l'orientamento della prassi dell'Agenzia (Circolare 7/E e risoluzioni collegate): il diritto matura sull'intreccio tra versamento del condomino e pagamento del condominio, non sul solo criterio millesimale.

Conseguenza pratica: chi salda in ritardo la propria rata rischia di perdere la detrazione per quell'anno.

Il ruolo dell'amministratore

L'amministratore è il perno operativo. A lui spetta eseguire i bonifici parlanti, tenere la contabilità dei versamenti e rilasciare a ciascun condomino la certificazione delle spese effettivamente sostenute e pagate nell'anno, documento indispensabile per la dichiarazione dei redditi.

Una certificazione imprecisa o tardiva si traduce in detrazioni non fruibili. Consigliamo di richiederla per iscritto e di verificarne la coerenza con le somme versate.

Cosa fare in concreto

  1. Separa i due plafond fin dall'inizio: tieni la contabilità dell'intervento privato distinta da quella delle parti comuni.
  2. Verifica la destinazione dell'immobile: dall'abitazione principale (50%) o altro immobile (36%) dipende l'aliquota 2025.
  3. Paga entro il 31 dicembre: per la parte comune, salda la rata al condominio in tempo utile e accertati che l'amministratore abbia pagato il fornitore con bonifico parlante.
  4. Chiedi la certificazione all'amministratore e controlla che indichi le somme effettivamente versate nell'anno.
  5. Conserva la documentazione: delibere, fatture, bonifici e certificazioni vanno tenuti per l'intero periodo di controllo.

Data la variabilità delle aliquote e la delicatezza del criterio di cassa, consigliamo di far validare il calcolo delle detrazioni da un professionista prima della presentazione della dichiarazione. Nessun automatismo sostituisce una verifica del caso concreto.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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