Contrattualistica

Bonus edilizi al 50% per l'abitazione principale: la finestra si chiude

La detrazione al 50% sulle ristrutturazioni sopravvive, ma solo per chi interviene sull'abitazione principale e solo per un periodo limitato. Poi l'aliquota scende al 36% per tutti. La distinzione tra prima e seconda casa produce effetti concreti, soprattutto in condominio, dove nella stessa delibera convivono situazioni fiscali diverse.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 agosto 2026 ·4 min

Il quadro in sintesi

Le detrazioni per il recupero edilizio hanno una struttura a doppio binario. Per l'abitazione principale è previsto un regime transitorio più favorevole; per le abitazioni diverse dalla principale l'aliquota è già ridotta e destinata ad allinearsi verso il basso.

Al termine del periodo transitorio la detrazione tornerà alla misura "a regime", meno vantaggiosa. Chi ha in programma lavori sulla propria casa ha quindi un margine temporale definito per beneficiare della percentuale più alta.

Inquadramento normativo

La disciplina base resta l'art. 16-bis del TUIR (d.P.R. 917/1986), che fissa la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio con aliquota a regime del 36% e tetto di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.

Su questa base sono intervenute le leggi di bilancio con misure transitorie più elevate. La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha rimodulato le aliquote distinguendo tra abitazione principale e altri immobili, e le successive manovre proseguono lungo la direttrice della progressiva riduzione fino al ritorno alla misura ordinaria.

Nota metodologica. I valori percentuali e le annualità del periodo transitorio vanno verificati sul testo vigente al momento dell'intervento, poiché soggetti ad aggiornamento in sede di manovra. Il principio strutturale resta però stabile: aliquota più alta per l'abitazione principale, riduzione programmata per tutti verso il 36% ordinario.

La platea dei beneficiari

La detrazione non spetta al solo proprietario. Ne beneficiano tutti i soggetti titolari di un diritto reale o personale di godimento che sostengono la spesa: usufruttuario, nudo proprietario che paga, conduttore (inquilino) e comodatario, purché rispettino i presupposti formali (documentazione, pagamento tracciato, corretta indicazione in dichiarazione).

Rileva la nozione di abitazione principale in senso sostanziale: non basta la titolarità, occorre la dimora effettiva. È qui che si concentra il beneficio maggiore.

Il criterio di cassa

Ciò che conta per l'aliquota applicabile è il momento del pagamento, non la data di avvio o fine dei lavori. Vale il cosiddetto criterio di cassa: la spesa sostenuta entro il termine di validità di una certa aliquota beneficia di quella aliquota.

Questo sposta l'attenzione sulla programmazione finanziaria dell'intervento più che sul cantiere in sé.

L'asimmetria in condominio

Il profilo più delicato riguarda i lavori sulle parti comuni. Nello stesso edificio convivono unità adibite ad abitazione principale e unità che sono seconde case o immobili locati. La medesima delibera di spesa produce quindi effetti fiscali diversi per condomini diversi: chi risiede stabilmente accede all'aliquota più favorevole, chi possiede una seconda casa no.

Questa asimmetria incide sulla convenienza percepita e sulle dinamiche assembleari. È opportuno rappresentare in sede di delibera la diversa posizione fiscale dei condomini, così che le decisioni sull'esecuzione e sulla tempistica dei pagamenti siano assunte con piena consapevolezza degli effetti individuali.

Il bonus mobili è cosa distinta

Merita attenzione separata il bonus mobili ed elettrodomestici. È un'agevolazione autonoma, con proprie regole, propri tetti di spesa e propria durata, collegata all'esecuzione di un intervento di recupero ma non sovrapponibile alla detrazione principale. Va valutato come voce a sé, non come automatica appendice dei lavori edilizi.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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