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Bonus edilizi e crediti inesistenti: la stretta penale sui cessionari

La repressione delle frodi sui bonus edilizi si sposta sempre più sul cessionario, cioè su chi acquista i crediti d'imposta. L'orientamento della Cassazione tende a qualificare queste condotte come truffa aggravata e a pretendere controlli sostanziali, non solo formali. Con il D.lgs. 87/2024 cambia anche la linea di confine tra crediti inesistenti e non spettanti. Vediamo cosa significa in concreto per imprese e professionisti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 ottobre 2026 ·4 min

Il contesto

Il meccanismo di cessione del credito introdotto dall'art. 121 del DL 34/2020 ha generato un mercato ampio di crediti fiscali collegati ai bonus edilizi. Dove circola denaro pubblico, circolano anche frodi: crediti costruiti su lavori mai eseguiti, fatturazioni gonfiate, soggetti interposti.

La risposta dell'ordinamento si è progressivamente concentrata su un punto delicato: la posizione di chi acquista il credito. Il cessionario non è più considerato un mero terzo in buona fede, ma un soggetto a cui si richiede un livello di diligenza elevato nella verifica dell'origine del credito acquistato.

Inquadramento normativo

Sul piano penale vengono in rilievo due binari. Il primo è quello della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis c.p.), contestata quando il credito nasce da una rappresentazione artificiosa della realtà. Il secondo è quello dell'indebita compensazione (art. 10-quater del D.lgs. 74/2000), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre le soglie di legge.

Secondo l'orientamento della Cassazione, il momento consumativo della frode tende a collocarsi a monte, al perfezionarsi dell'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, quando cioè il credito fittizio entra nel sistema ed è potenzialmente spendibile. Si tratta di un profilo tecnicamente sensibile: va letto alla luce della specifica pronuncia che viene di volta in volta invocata, di cui è sempre opportuno verificare gli estremi esatti (numero e anno) prima di trarne conclusioni operative.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti: una distinzione centrale

La riforma attuata con il D.lgs. 87/2024 ha ridisegnato la differenza, non solo nominale, tra due categorie che la prassi tende a confondere.

Il credito inesistente è quello privo in tutto o in parte del presupposto costitutivo: i lavori non esistono, il requisito oggettivo manca. Qui il trattamento sanzionatorio è più severo, perché si colpisce un credito nato falso.

Il credito non spettante esiste nei suoi presupposti sostanziali, ma viene utilizzato in violazione di regole procedurali, di limiti o di condizioni di fruizione. Il disvalore è diverso e, dopo la riforma, anche il regime sanzionatorio lo è.

La distinzione non è un tecnicismo: incide sulla soglia di punibilità, sulla qualificazione del fatto e, a cascata, sulla strategia difensiva. Confondere le due categorie espone a contestazioni più gravi di quelle effettivamente fondate.

Implicazioni pratiche

Il punto da tenere fermo è la distinzione tra due piani diversi. Un conto è la correttezza fiscale della compensazione — cioè il rispetto delle regole formali nell'utilizzo del credito. Altro conto è la genuinità originaria del credito — cioè il fatto che quel credito poggi su opere realmente eseguite e correttamente asseverate.

Un cessionario può aver gestito la compensazione in modo formalmente ineccepibile e trovarsi comunque esposto se il credito, alla radice, è inesistente. È su questo secondo piano che si gioca oggi la responsabilità: la correttezza procedurale non sana il vizio originario.

Da qui l'esigenza di un controllo sostanziale e documentato in fase di acquisto. Non basta la regolarità apparente della pratica: occorre poter dimostrare di aver verificato l'effettività dell'intervento.

Il diritto intertemporale

La riforma del 2024 pone un problema classico di successione di leggi penali nel tempo. L'art. 2 c.p. impone di applicare la disciplina più favorevole al reo tra quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta. Per le contestazioni relative a condotte anteriori al D.lgs. 87/2024, la riqualificazione tra credito inesistente e non spettante può avere effetti concreti sulla sanzione e sulla stessa configurabilità del reato. È un terreno che va valutato caso per caso.

Va segnalato, sul fronte dei crediti ricerca e sviluppo, che il parere del Mimit resta uno strumento facoltativo: non è una condizione di legittimità automatica, ma un elemento che può concorrere a definire il quadro tecnico.

Cosa fare in concreto

  1. Documenta la due diligence sull'origine del credito prima dell'acquisto: asseverazioni, visti di conformità, stato di avanzamento dei lavori, fatture e pagamenti tracciabili.
  2. Conserva una pista di controllo ricostruibile, che consenta di dimostrare ex post le verifiche effettuate sulla genuinità dell'opera, non solo sulla regolarità formale.
  3. Verifica la filiera dei precedenti cedenti e la coerenza economica dell'operazione, segnalando eventuali anomalie.
  4. Qualifica correttamente la contestazione ricevuta: accerta se si parla di credito inesistente o non spettante, perché le conseguenze divergono.
  5. In caso di contestazioni o accertamenti, è opportuno un confronto tempestivo con un difensore, anche per valutare i profili di diritto intertemporale.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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