Lavoro

Bonus ZES 2026: esonero contributivo e credito d'imposta nel Mezzogiorno

Il DL 62/2026 riorganizza gli incentivi per il Mezzogiorno: un esonero contributivo per le piccole imprese che assumono lavoratori svantaggiati nella ZES Unica e un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Prima di programmare assunzioni conviene distinguere ciò che è già norma vigente da ciò che resta annuncio in attesa di attuazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: due misure distinte, un solo perimetro territoriale

Il DL 62/2026 (cosiddetto Decreto Lavoro) interviene sugli incentivi destinati alle aree della ZES Unica, che comprende le regioni del Mezzogiorno. È essenziale una premessa metodologica: un decreto-legge produce effetti dalla pubblicazione, ma molte agevolazioni diventano operative solo con i decreti attuativi e le circolari applicative di INPS e Agenzia delle Entrate. Finché mancano istruzioni operative e codici tributo, l'incentivo esiste sulla carta ma non è ancora fruibile.

Le misure sul tavolo sono due e vanno tenute nettamente separate, perché hanno gestori, presupposti e modalità di calcolo diversi:

Confonderle è l'errore più frequente: rispondono a logiche autonome e si cumulano solo entro precisi limiti.

Inquadramento normativo

L'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori svantaggiati si innesta sulla cornice già nota degli incentivi all'occupazione. Vale qui il principio generale dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, che elenca le condizioni ostative alla fruizione degli incentivi — tra cui l'obbligo di assunzione preesistente o il licenziamento nei sei mesi precedenti di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Questi principi si applicano salvo diversa previsione della singola misura: il decreto attuativo del Bonus ZES può quindi introdurre deroghe o requisiti aggiuntivi, che andranno letti caso per caso.

Il credito d'imposta ZES Unica per investimenti non nasce con il DL 62/2026: trova la propria base nell'art. 16 del D.L. 124/2023 (Decreto Sud), convertito dalla legge di conversione del 2023 — riferimento da confermare sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima di citarlo in atti. Il DL 62/2026 ne rappresenta la proroga e il rifinanziamento per la nuova annualità, non una misura inedita.

Entrambe le agevolazioni operano nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore, in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis generale, in vigore da gennaio 2024), che fissa i massimali di aiuto concedibile alla singola impresa in un arco triennale.

Implicazioni pratiche per la piccola impresa

Per un datore di lavoro con sede o unità produttiva nella ZES Unica il tema centrale è la cumulabilità. Esonero contributivo e credito d'imposta insistono su voci di costo diverse — il primo sul costo del lavoro previdenziale, il secondo sull'investimento in beni strumentali — e in linea di principio possono coesistere.

L'attenzione va posta sul divieto di doppio conteggio dei medesimi costi: se la stessa spesa viene valorizzata come base di calcolo di più aiuti, la sovrapposizione è illegittima e comporta il recupero. Occorre inoltre monitorare il tetto de minimis complessivo, perché la somma di più agevolazioni può eroderlo rapidamente.

Condizione trasversale di fruizione resta la regolarità contributiva: senza DURC in corso di validità l'incentivo non è erogabile, e un DURC negativo sopravvenuto può bloccare la fruizione anche in corso d'opera.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate l'operatività effettiva: prima di assumere, controllate che siano stati pubblicati il decreto attuativo, la circolare INPS e i codici per la fruizione. Fino ad allora la misura non è utilizzabile.
  2. Mappate i requisiti soggettivi: qualificate correttamente il lavoratore come "svantaggiato" secondo i parametri della misura e verificate l'assenza delle cause ostative dell'art. 31 D.Lgs. 150/2015.
  3. Controllate il plafond de minimis: ricostruite gli aiuti già ricevuti nel triennio per non superare il massimale del Reg. (UE) 2023/2831.
  4. Separate le basi di costo: documentate distintamente i costi del lavoro (esonero) e gli investimenti in beni strumentali (credito d'imposta) per escludere ogni doppio conteggio.
  5. Presidiate il DURC: verificate la regolarità contributiva prima della domanda e monitoratela per tutta la durata dell'agevolazione.

Consigliamo di far precedere ogni scelta di assunzione o investimento da una verifica documentale mirata: gli incentivi al Sud sono soggetti a controlli ex post e il recupero, in caso di irregolarità, colpisce l'importo fruito con sanzioni e interessi.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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