Lavoro

Buoni pasto e tassazione: le soglie di esenzione tra cartaceo ed elettronico

I buoni pasto godono di un trattamento fiscale agevolato, ma la soglia di esenzione cambia a seconda del formato: 8 euro per l'elettronico, 4 euro per il cartaceo. Si discute di un possibile innalzamento con la prossima Legge di Bilancio 2026. Capire le regole vigenti evita errori in busta paga e contestazioni fiscali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 giugno 2026 ·4 min

Il quadro: non tutti i buoni pasto sono uguali

Il buono pasto è una prestazione che il datore di lavoro riconosce al dipendente per il servizio sostitutivo di mensa. Sul piano fiscale gode di un'esenzione parziale, ma la soglia entro cui il valore non concorre a formare reddito da lavoro dipendente dipende dal formato del buono.

La distinzione è netta e spesso fraintesa: il formato elettronico beneficia di una soglia più alta rispetto a quello cartaceo. Conoscere il limite corretto è essenziale, perché ogni euro eccedente diventa imponibile sia ai fini fiscali sia, in linea di principio, contributivi.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è l'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. 917/1986). La norma stabilisce che le somministrazioni di vitto e le prestazioni sostitutive di mensa non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro determinati limiti giornalieri.

Nel quadro attualmente vigente le soglie di esenzione sono:

I profili relativi al formato, alla spendibilità, alla cumulabilità e alle regole d'uso dei buoni sono disciplinati dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122 (regolamento attuativo in materia di servizi sostitutivi di mensa). In particolare, il decreto fissa i limiti entro cui più buoni possono essere utilizzati contestualmente e le condizioni di spendibilità presso gli esercizi convenzionati.

Quanto all'innalzamento della soglia dei buoni elettronici a 10 euro: si tratta, allo stato, di una previsione in discussione in vista della Legge di Bilancio 2026. Finché non sarà approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, va trattata come ipotesi, non come dato vigente. Lo stesso vale per eventuali nuovi obblighi: occorre attendere il testo definitivo prima di adeguare la prassi aziendale.

Implicazioni pratiche

La quota di buono pasto entro la soglia di esenzione non incide sulla base imponibile e quindi non compare come reddito tassabile in busta paga. La quota eccedente, invece, concorre a formare il reddito da lavoro dipendente: è soggetta a tassazione e, di regola, anche a contribuzione, con riflessi diretti sul cedolino.

Esempio: un buono cartaceo da 7 euro genera 4 euro esenti e 3 euro imponibili. Lo stesso valore in formato elettronico resta interamente esente, perché entro la soglia di 8 euro.

Sul fronte della cumulabilità, il D.M. 122/2017 consente l'utilizzo di più buoni nei limiti e con le modalità ivi previste. Non è quindi una facoltà illimitata: occorre verificare le condizioni del singolo esercizio convenzionato e le regole del piano aziendale.

Attenzione, infine, al passaggio dal cartaceo all'elettronico o alla modifica del valore facciale: se i buoni pasto sono previsti da regolamento aziendale o da accordo collettivo, una variazione unilaterale delle condizioni può esporre il datore a contenzioso. Quando l'erogazione ha assunto carattere stabile, la sua riduzione o eliminazione va valutata con prudenza sul piano dei diritti acquisiti.

Cosa fare in concreto

Per il lavoratore:

  1. Verifica sul cedolino quale quota dei buoni risulta esente e quale imponibile, controllando la coerenza con il formato ricevuto.
  2. Conserva il regolamento aziendale o l'accordo collettivo che disciplina il beneficio, utile in caso di modifiche unilaterali.

Per il datore di lavoro:

  1. Allinea l'esenzione applicata al formato effettivamente erogato: 8 euro per l'elettronico, 4 per il cartaceo.
  2. Tieni separata in busta paga la quota eccedente, assoggettandola correttamente a imposta e contribuzione.
  3. È opportuno un controllo preventivo della prassi aziendale prima di variare formato o valore dei buoni, verificando il rispetto del D.M. 122/2017 e degli obblighi derivanti da contratti e accordi.

In sintesi

Oggi la soglia esente è di 8 euro per i buoni elettronici e 4 per i cartacei. L'eventuale aumento a 10 euro resta una prospettiva legata alla Legge di Bilancio 2026 e non va anticipato nella prassi. La gestione corretta del beneficio passa dalla distinzione tra quota esente ed eccedente e dal rispetto delle fonti contrattuali e regolamentari.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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