Buoni pasto da 10 euro: quando sono esentasse?
Un buono pasto da 10 euro non è automaticamente esentasse. Il regime fiscale cambia in base al formato: elettronico o cartaceo. Capire dove cade la soglia di esenzione evita errori in busta paga e contestazioni fiscali e contributive. Ecco le regole vigenti, i riferimenti normativi puntuali e gli adempimenti per i datori di lavoro.
Il caso: il buono da 10 euro
È una domanda ricorrente nelle aziende che riconoscono buoni pasto ai dipendenti. La risposta non dipende dall'importo nominale del buono, ma dal suo formato. Un buono da 10 euro può essere parzialmente tassato o quasi del tutto esente a seconda che sia elettronico o cartaceo.
La distinzione produce effetti concreti sulla busta paga e sugli obblighi del datore di lavoro. Vediamo perché.
Inquadramento normativo
La disciplina fiscale dei buoni pasto è contenuta nell'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La norma stabilisce le soglie entro cui le prestazioni sostitutive del servizio mensa non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente:
- buoni in formato elettronico: esenti fino a 8 euro giornalieri;
- buoni in formato cartaceo: esenti fino a 4 euro giornalieri.
I requisiti tecnici dei buoni pasto e le regole di utilizzo sono invece disciplinati dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, regolamento sui servizi sostitutivi di mensa adottato in attuazione dell'art. 144 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici allora vigente). È questo decreto a fissare le caratteristiche dei buoni e i limiti di impiego, non riferimenti normativi diversi talvolta citati per errore.
In particolare, l'art. 4 del D.M. 122/2017 prevede che il buono pasto consenta l'acquisto di alimenti e bevande fino a un massimo di otto buoni per singola operazione, non sia cedibile, cumulabile oltre tale limite, commercializzabile o convertibile in denaro.
Come si applica la soglia al buono da 10 euro
L'esenzione opera entro la soglia; l'eccedenza è tassata.
Esempio con buono elettronico da 10 euro: i primi 8 euro sono esenti, i restanti 2 euro concorrono a formare reddito imponibile.
Esempio con buono cartaceo da 10 euro: solo i primi 4 euro sono esenti, i restanti 6 euro sono imponibili.
A parità di valore nominale, dunque, il formato elettronico è fiscalmente più conveniente sia per il lavoratore sia, indirettamente, per il datore.
Il piano contributivo
Per i buoni pasto il piano fiscale e quello contributivo sono di norma allineati. In virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale sancito dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, la quota di buono che eccede la soglia di esenzione e concorre al reddito imponibile rileva, in linea generale, anche ai fini contributivi.
In pratica: nei due esempi precedenti, i 2 euro (elettronico) e i 6 euro (cartaceo) eccedenti la soglia entrano sia nel calcolo delle imposte sia in quello dei contributi. Resta comunque opportuna una verifica voce per voce, perché singole componenti del trattamento retributivo possono seguire regole specifiche.
Legge di Bilancio 2026: stato dell'arte
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) è intervenuta sulle soglie e sugli obblighi connessi ai buoni pasto. Trattandosi di materia in evoluzione, è essenziale verificare il testo definitivo e l'eventuale prassi attuativa dell'Agenzia delle Entrate prima di adeguare i sistemi di payroll. Consigliamo di non recepire valori non ancora consolidati e di datare ogni adempimento con riferimento alla versione della norma effettivamente in vigore.
*(Articolo aggiornato a giugno 2026. Verificare lo stato della normativa alla data di consultazione.)*
Cosa fare in concreto
- Verificate il formato dei buoni in uso e applicate la soglia corretta: 8 euro per l'elettronico, 4 euro per il cartaceo.
- Controllate il payroll: assicuratevi che l'eccedenza rispetto alla soglia sia assoggettata sia a tassazione sia a contribuzione, in coerenza con l'art. 6 d.lgs. 314/1997.
- Valutate il passaggio all'elettronico dove ancora si utilizzano buoni cartacei, per ottimizzare il trattamento fiscale del benefit.
- Rispettate i limiti di utilizzo previsti dall'art. 4 del D.M. 122/2017, incluso il tetto di otto buoni per singola operazione.
- Monitorate gli aggiornamenti della Legge di Bilancio 2026 e la prassi dell'Agenzia delle Entrate, adeguando le procedure solo a fronte di testi consolidati.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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