Lavoro

Buoni pasto: disciplina fiscale, natura giuridica e cautele operative

I buoni pasto restano uno degli strumenti di welfare più diffusi, ma la loro disciplina fiscale e la loro natura giuridica generano ancora incertezze. La sede normativa è l'art. 51 del TUIR, che distingue tra buoni cartacei ed elettronici. Sul piano lavoristico rilevano i riflessi sulla retribuzione e sul TFR. Facciamo il punto sul quadro vigente e sulle cautele consigliate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 luglio 2026 ·4 min

Il quadro di partenza

Il buono pasto è un titolo che consente al lavoratore di ottenere la somministrazione di un pasto o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi convenzionati. È uno strumento di welfare aziendale che il datore di lavoro può riconoscere in alternativa o in aggiunta al servizio mensa.

La domanda ricorrente riguarda due profili distinti che spesso vengono confusi: il trattamento fiscale (quanto è esente da imposte e contributi) e la natura giuridica (se il buono pasto sia o meno retribuzione a tutti gli effetti). Sono piani diversi, con conseguenze pratiche differenti.

Inquadramento normativo

La disciplina fiscale è contenuta nell'art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, entro determinate soglie giornaliere.

Secondo il quadro vigente, la soglia di esenzione è fissata a 8 euro al giorno per i buoni pasto in formato elettronico e a 4 euro al giorno per quelli cartacei. La parte eccedente tali importi concorre invece a formare il reddito imponibile ed è soggetta a tassazione e contribuzione.

> Nota di aggiornamento: eventuali innalzamenti delle soglie sono periodicamente oggetto di proposte in sede di legge di bilancio. Al momento della redazione consigliamo di verificare in Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore e gli importi effettivi di eventuali modifiche, prima di modificare le prassi aziendali. In assenza di norma pubblicata, restano operative le soglie indicate.

Sul piano lavoristico, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità distingue il buono pasto dalle voci retributive in senso stretto. Il buono pasto è generalmente qualificato come fringe benefit, cioè un'utilità accessoria connessa al rapporto di lavoro ma non riconducibile alla retribuzione ordinaria. Ne discende, di regola, la sua non computabilità nella base di calcolo di istituti come il TFR, salvo che la contrattazione collettiva o individuale disponga diversamente.

Perché la distinzione conta

La qualificazione non è un esercizio teorico. Se il buono pasto fosse considerato retribuzione, andrebbe incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive e di altri istituti indiretti, con un impatto economico rilevante sul costo del lavoro.

La linea di demarcazione va tenuta ferma rispetto a voci che hanno invece natura retributiva: premi, indennità fisse e continuative, superminimi individuali. Questi elementi, a differenza del buono pasto, tendono a rientrare nella nozione di retribuzione utile ai fini del TFR ex art. 2120 c.c., che ne prevede il calcolo su tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione contrattuale.

È proprio su questo confine che si concentra il contenzioso: quando il buono pasto perde i caratteri di occasionalità e diventa erogazione fissa, uniforme e svincolata dall'effettiva prestazione lavorativa, può emergere il dubbio sulla sua reale natura. La contrattazione collettiva applicata al rapporto rappresenta spesso l'elemento decisivo, perché può espressamente includere o escludere determinate voci dalla base di calcolo.

Implicazioni pratiche per il datore di lavoro

Per chi gestisce il personale, i profili di attenzione sono tre. Il primo è il rispetto delle soglie di esenzione: superarle senza gestirne correttamente l'imponibile espone a contestazioni in sede di verifica dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali.

Il secondo è la coerenza documentale: le previsioni del regolamento aziendale, dei contratti individuali e del CCNL applicato devono essere allineate, per evitare che una prassi consolidata venga riqualificata in contenzioso.

Il terzo è la tracciabilità del formato: la differente soglia tra elettronico e cartaceo impone di sapere quale strumento si sta utilizzando e di parametrare correttamente l'esenzione.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il formato dei buoni utilizzati (elettronico o cartaceo) e applicate la soglia di esenzione corrispondente prevista dall'art. 51 TUIR.
  2. Controllate che l'importo eccedente la soglia sia correttamente assoggettato a tassazione e contribuzione in busta paga.
  3. Rileggete il CCNL applicato e i contratti individuali per accertare se contengano clausole che incidano sulla base di calcolo di TFR e istituti indiretti.
  4. Formalizzate in un regolamento aziendale la natura del buono pasto e le condizioni di erogazione, così da rafforzare la qualificazione di fringe benefit.
  5. Monitorate la Gazzetta Ufficiale per eventuali modifiche delle soglie prima di aggiornare le prassi retributive.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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