Buoni pasto: soglie di esenzione e natura fiscale del beneficio
I buoni pasto sono uno strumento diffuso di welfare aziendale, ma il loro trattamento fiscale resta spesso frainteso. Tra soglie di esenzione differenziate per formato, eccedenze imponibili e natura non retributiva del beneficio, orientarsi richiede attenzione. Facciamo il punto sulla cornice normativa vigente e sulle implicazioni pratiche per datori di lavoro e dipendenti.
Il fatto
I buoni pasto tornano periodicamente al centro del dibattito, sia per le ricorrenti ipotesi di revisione delle soglie di esenzione nelle manovre di bilancio, sia per la loro qualificazione giuridica. Conviene distinguere due piani: quello fiscale, che governa la tassazione del beneficio, e quello giuslavoristico, che ne definisce la natura all'interno del rapporto di lavoro.
Su entrambi i fronti circolano informazioni imprecise. È quindi utile ricondurre la materia ai dati certi, evitando di dare per acquisite modifiche non ancora entrate in vigore.
Inquadramento normativo
La cornice fiscale è fissata dall'art. 51, comma 2, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che disciplina le prestazioni sostitutive del servizio di mensa aziendale. La norma prevede che tali prestazioni non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente entro limiti giornalieri differenziati per formato.
Allo stato attuale, la soglia di esenzione è pari a 4 euro per i buoni pasto in formato cartaceo e a 8 euro per quelli in formato elettronico. Le eventuali modifiche a questi importi, spesso oggetto di annuncio in sede di legge di bilancio, producono effetti solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: fino a quel momento restano proposte prive di efficacia. Consigliamo perciò di verificare sempre la vigenza della soglia al momento dell'erogazione, senza fondare le policy interne su bozze o anticipazioni di stampa.
Sul piano giuslavoristico, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione riconosce al buono pasto natura non retributiva. Il beneficio non rientra tra le componenti della retribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 2099 c.c., ma assolve una funzione assistenziale: sostituisce il servizio di mensa che il datore potrebbe organizzare direttamente. Da qui una serie di conseguenze concrete.
Perché non è retribuzione
La qualificazione non è un tecnicismo. La retribuzione, ex art. 2099 c.c., è il corrispettivo della prestazione lavorativa; il buono pasto, invece, è collegato alla presenza effettiva in servizio e alla fruizione della pausa pranzo, non alla quantità o qualità del lavoro reso.
Da questa natura discende, in linea generale, che il valore dei buoni:
- non entra nella base di calcolo del TFR;
- non incide, di regola, sugli istituti retributivi indiretti (tredicesima, ferie, mensilità aggiuntive);
- non è dovuto nei periodi di assenza in cui manca la prestazione (salvo diverse previsioni).
Si tratta però di una regola dispositiva. La contrattazione collettiva o individuale può attribuire ai buoni pasto un trattamento differente, ad esempio riconoscendone la spettanza in ipotesi ulteriori. Occorre quindi sempre leggere il CCNL applicato e gli eventuali accordi aziendali prima di trarre conclusioni.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro, il nodo operativo principale riguarda la gestione della soglia di esenzione. La parte di valore che eccede il limite giornaliero (4 euro per i cartacei, 8 euro per gli elettronici) concorre a formare il reddito imponibile del dipendente e va assoggettata a tassazione e contribuzione secondo le regole ordinarie.
La scelta del formato non è neutra: il buono elettronico gode di una soglia di esenzione doppia rispetto al cartaceo, con evidente vantaggio nella pianificazione del costo del lavoro. Per il dipendente, comprendere la natura del beneficio significa avere chiarezza sul fatto che i buoni non «gonfiano» la retribuzione utile ai fini di TFR e istituti indiretti.
Cosa fare in concreto
- Verificate la soglia di esenzione vigente al momento dell'erogazione, distinguendo tra formato cartaceo e elettronico, e non applicate importi annunciati ma non ancora in vigore.
- Assoggettate a tassazione e contribuzione la sola parte eccedente la soglia, documentando il calcolo nel cedolino.
- Rileggete il CCNL applicato e gli accordi aziendali per individuare eventuali deroghe alla natura non retributiva del beneficio.
- Valutate il passaggio o il mantenimento del formato elettronico alla luce della soglia di esenzione più favorevole.
- Aggiornate le policy interne quando una modifica normativa risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non prima.
Considerazioni finali
I buoni pasto restano uno strumento efficiente di welfare, ma la loro gestione richiede rigore sui due piani, fiscale e giuslavoristico. La distinzione tra soglia esente ed eccedenza imponibile, unita alla natura non retributiva del beneficio, definisce il perimetro entro cui muoversi. In presenza di previsioni collettive particolari o di dubbi sull'applicazione delle soglie, è opportuno un esame caso per caso.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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