Caduta per il dislivello dell'ascensore condominiale: chi risponde del danno
Un gradino imprevisto tra la cabina dell'ascensore e il pianerottolo può causare cadute e lesioni. Il Tribunale di Napoli ha chiarito che il condominio, custode dell'impianto, risponde dei danni ex art. 2051 Cc, mentre la ditta di manutenzione resta esente se ha eseguito correttamente i controlli. Vediamo cosa cambia per condòmini e amministratori.
Il caso
Un utente inciampa nel dislivello tra la cabina dell'ascensore, ferma in modo non perfettamente allineato al piano, e il pavimento del pianerottolo. Ne deriva una caduta con lesioni. La domanda è semplice solo in apparenza: chi paga i danni?
Il Tribunale di Napoli ha affrontato la questione individuando nel condominio il soggetto responsabile, in quanto custode dell'impianto. La ditta incaricata della manutenzione, invece, è stata ritenuta estranea alla responsabilità perché aveva regolarmente svolto i controlli di sua competenza.
Inquadramento normativo
Il riferimento è l'art. 2051 del Codice civile, che disciplina la cosiddetta responsabilità da cose in custodia. La norma stabilisce che chi ha la custodia di una cosa risponde dei danni che questa provoca, salvo che provi il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile ed estraneo alla sua sfera di controllo.
Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato non deve dimostrare una condotta colposa del custode, ma solo il nesso causale tra la cosa (l'ascensore mal posizionato) e il danno subìto. Spetta invece al custode l'onere di provare il caso fortuito per liberarsi.
L'ascensore è parte comune dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 Cc. Ne consegue che la custodia dell'impianto grava sul condominio, il quale risponde nei confronti del terzo danneggiato. La presenza di un contratto di manutenzione non trasferisce automaticamente la custodia alla ditta: quel rapporto disciplina gli obblighi tecnici periodici, non la responsabilità verso l'utente.
Perché la ditta di manutenzione può non rispondere
Il punto chiarito dal Tribunale è rilevante. La ditta di manutenzione risponde solo se il danno deriva da un'omissione o da un errore nell'attività a lei affidata. Se i controlli previsti dal contratto e dalla normativa tecnica sono stati eseguiti correttamente e nei termini, il mancato allineamento della cabina non le è imputabile.
In altre parole, un difetto momentaneo di livellamento non basta a spostare la responsabilità sul manutentore, se non emerge un inadempimento specifico dei suoi obblighi. La custodia, e con essa la responsabilità primaria verso il terzo, resta in capo al condominio.
Implicazioni pratiche
Per l'amministratore e per i condòmini il messaggio è netto: il condominio è il primo interlocutore del danneggiato. In caso di sinistro, l'assicurazione condominiale della responsabilità civile è generalmente lo strumento chiamato a coprire il risarcimento.
Il condominio, dopo aver risarcito il terzo, potrà eventualmente rivalersi sulla ditta di manutenzione, ma solo se dimostra un preciso inadempimento tecnico di quest'ultima. Non è un automatismo: senza prova dell'errore manutentivo, la rivalsa non regge.
Per il danneggiato, invece, il quadro è favorevole sul piano probatorio. Non deve provare la colpa di nessuno: gli basta dimostrare che il dislivello dell'ascensore ha causato la caduta e il danno. Sarà il condominio a dover eventualmente invocare il caso fortuito.
Attenzione però al comportamento dell'utente. Se il danneggiato ha tenuto una condotta gravemente disattenta o imprudente, tale da interrompere il nesso causale, il risarcimento può essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 Cc, che disciplina il concorso del fatto colposo del danneggiato.
Cosa fare in concreto
- Verificate le manutenzioni. Consigliamo agli amministratori di conservare i verbali e i report periodici della ditta: sono la prova decisiva per un'eventuale rivalsa.
- Controllate la polizza condominiale. Accertatevi che la responsabilità civile copra i danni causati dalle parti comuni, ascensore incluso, e verificate massimali e franchigie.
- Documentate subito il sinistro. In caso di caduta, raccogliete foto del dislivello, dati di eventuali testimoni e certificazione medica tempestiva.
- Segnalate i malfunzionamenti. Ogni condòmino che noti un cattivo allineamento della cabina dovrebbe comunicarlo per iscritto all'amministratore, per attivare l'intervento tecnico.
- Non sottoscrivete transazioni frettolose. Prima di accordi risarcitori, valutate la ripartizione delle responsabilità tra condominio, ditta e danneggiato.
La gestione corretta della documentazione manutentiva e assicurativa è spesso ciò che distingue un contenzioso governato da uno subìto.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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