Lavoro

Caldo estremo e cassa integrazione: cosa attendersi per l'estate 2026

Con l'avvicinarsi dell'estate torna il tema della cassa integrazione per caldo estremo. In attesa dei provvedimenti e dei messaggi INPS della stagione 2026, è utile ricostruire presupposti, base di calcolo e adempimenti. La materia incide su sicurezza, organizzazione del lavoro e tutela del reddito: conoscere le regole in anticipo riduce errori e contenzioso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Di cosa si parla

Nelle ultime stagioni le ondate di calore hanno reso ricorrente il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per sospensione o riduzione dell'attività nei giorni più critici. Il tema riguarda soprattutto edilizia, agricoltura, lavorazioni all'aperto e ambienti non climatizzabili.

Per l'estate 2026 occorre muoversi con prudenza: alla data di pubblicazione le regole operative vanno verificate con i provvedimenti e i messaggi INPS della stagione corrente. Quanto segue ricostruisce il quadro consolidato negli anni precedenti, da confrontare con le indicazioni ufficiali una volta pubblicate.

Inquadramento normativo

La CIGO è disciplinata dal D.lgs. 148/2015. Tra le causali rientrano gli eventi transitori non imputabili all'impresa o ai lavoratori, categoria nella quale rientrano le condizioni meteo-climatiche avverse, incluso il caldo eccessivo.

Un punto rilevante riguarda il computo del periodo. L'art. 11 del D.lgs. 148/2015 prevede meccanismi di neutralizzazione per eventi oggettivamente non evitabili: in concreto, la possibilità che le giornate sospese per cause come il caldo non incidano sul limite ordinario delle settimane di CIGO dipende dalla qualificazione dell'evento e dalla prassi INPS della stagione. Non si tratta di un automatismo: va riscontrato nei messaggi INPS dell'anno di riferimento, che negli anni passati hanno richiamato questa disciplina per la causale legata alle temperature.

Nelle stagioni precedenti l'INPS ha individuato una soglia di attenzione collegata alla temperatura percepita (indicativamente intorno ai 35 °C), valorizzando non il solo dato termometrico ma anche umidità ed esposizione. L'estremo identificativo del messaggio applicabile va verificato di anno in anno: per il 2026 il riferimento puntuale sarà disponibile con la pubblicazione del messaggio stagionale.

La base di calcolo dell'integrazione

Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro i massimali annui fissati dall'INPS. La copertura non è quindi integrale e non coincide automaticamente con l'intera retribuzione persa: incide il tetto massimo, soprattutto per le retribuzioni più elevate.

Il presupposto di sicurezza

La sospensione per caldo non è solo una misura di sostegno al reddito: è collegata alla tutela della salute. L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, incluso il microclima e l'esposizione a temperature elevate. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve dare conto di questo rischio e delle misure di prevenzione adottate.

La distinzione tra dato termometrico e temperatura percepita è centrale: l'umidità e l'esposizione diretta al sole possono rendere insostenibili lavorazioni che, in base alla sola temperatura dell'aria, sembrerebbero gestibili.

Implicazioni per i lavoratori

Per chi lavora, la sospensione comporta un trattamento ridotto rispetto alla retribuzione ordinaria. Il lavoratore ha diritto a essere informato sulle ragioni della sospensione, sulla durata prevista e sulle modalità di erogazione del trattamento. È opportuno che le comunicazioni aziendali indichino con chiarezza la causale e il periodo interessato, anche per evitare malintesi sulla natura della misura.

Cosa fare in concreto

È opportuno predisporre la procedura interna prima dell'avvio della stagione, così da non operare sotto pressione nei giorni di emergenza.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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