Lavoro

Caldo estremo e cassa integrazione agevolata: cosa sapere

Le ondate di calore estivo pongono un problema concreto ai datori di lavoro nei settori esposti: sospendere l'attività senza strumenti di sostegno al reddito. Si discute di una cassa integrazione agevolata con requisiti semplificati. Qui chiariamo il quadro normativo certo entro cui una simile misura si inserisce e cosa conviene fare fin da subito, in attesa degli estremi ufficiali della norma.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Una premessa doverosa sulla fonte

Circola la notizia di un intervento normativo che semplificherebbe l'accesso alla cassa integrazione in caso di temperature estreme, con deroghe ai limiti ordinari di durata e ai requisiti di anzianità, a favore di edilizia, agricoltura e settore lapideo.

È però necessaria una precisazione. Al momento non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto legge con gli estremi che alcune fonti riportano (indicato come d.l. n. 107/2026, art. 6). Finché la norma non è verificabile con numero, data e testo ufficiale, la trattiamo in forma condizionale. Le indicazioni operative che seguono restano invece valide perché ancorate alla disciplina vigente.

Il quadro normativo certo

Gli ammortizzatori sociali sono regolati dal d.lgs. n. 148/2015. La cassa integrazione ordinaria (CIGO) copre le sospensioni dovute a eventi transitori non imputabili al datore o ai lavoratori, tra cui rientrano già oggi le avverse condizioni climatiche (art. 11).

Le temperature elevate possono costituire, in presenza di determinate soglie, una causale climatica idonea. Il concetto di causale è centrale: è la motivazione tipica prevista dalla legge per cui si chiede l'integrazione salariale. Una causale indicata in modo errato o non riconducibile alle ipotesi di legge espone la domanda al rigetto da parte dell'INPS. Non basta il disagio: occorre che la sospensione sia collegabile a un evento oggettivo e documentabile.

Un eventuale intervento agevolato interverrebbe proprio qui: alleggerendo i requisiti di accesso e, soprattutto, disponendo che le giornate sospese per caldo estremo non vengano computate nel budget massimo di settimane di CIG spettante all'impresa. È l'aspetto di maggior rilievo economico, perché preserva la capacità dell'azienda di ricorrere agli ammortizzatori per altre causali nel corso dell'anno.

Il raccordo con la sicurezza sul lavoro

La sospensione per caldo non è solo una questione di sostegno al reddito. Il d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio da microclima e da esposizione a temperature elevate.

Quando le condizioni ambientali diventano pericolose, la sospensione dell'attività non è una facoltà discrezionale ma può discendere da un obbligo di tutela della salute dei lavoratori. Documentare correttamente la valutazione del rischio è quindi un presupposto sia per la legittimità della sospensione, sia per il buon esito della domanda di integrazione salariale.

Implicazioni pratiche per l'impresa

Per un'azienda edile, agricola o del comparto lapideo il tema si traduce in tre esigenze: fermare l'attività in sicurezza, sostenere il reddito dei lavoratori e non consumare il proprio plafond di ammortizzatori.

Un punto critico riguarda i termini di presentazione della domanda. Nella disciplina ordinaria la domanda di CIGO per eventi non prevedibili va inoltrata entro termini stringenti dalla sospensione. Gli eventuali termini specifici e semplificati per la causale caldo, invece, saranno definiti dai provvedimenti attuativi INPS: allo stato non è indicabile una scadenza puntuale, e questo consiglia prudenza operativa.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornate la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, includendo esplicitamente il rischio da temperature elevate e le soglie oltre le quali sospendere l'attività.
  2. Documentate l'evento climatico con bollettini meteo ufficiali e rilevazioni: sono la prova a supporto della causale in caso di verifica INPS.
  3. Verificate gli estremi della norma prima di impostare la domanda sulla causale agevolata; in assenza di testo ufficiale, valutate la CIGO ordinaria per avverse condizioni climatiche.
  4. Rispettate i termini di invio previsti dalla disciplina vigente e monitorate le circolari attuative INPS per le eventuali scadenze specifiche.
  5. Coordinatevi con il consulente del lavoro su budget di settimane residue e sul corretto inquadramento delle giornate sospese, per evitare il rigetto.

In sintesi

Lo strumento potenziale è utile e risponde a un'esigenza reale dei settori più esposti. Consigliamo però di non anticipare gli effetti di una norma i cui estremi non sono ancora verificabili: fino alla pubblicazione ufficiale, il riferimento operativo resta il d.lgs. 148/2015, integrato dagli obblighi di sicurezza del d.lgs. 81/2008.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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