Lavoro

Caldo estremo e lavoro: obblighi di prevenzione e sospensione

Con l'aumento delle ondate di calore, la tutela dei lavoratori esposti torna al centro dell'attenzione. Non esiste un divieto generalizzato di lavorare sancito dalla legge statale, ma un sistema di obblighi di prevenzione, valutazione del rischio e possibili sospensioni disposte da ordinanze regionali. Vediamo cosa cambia in concreto per aziende e datori di lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: nessun 'stop automatico', ma obblighi precisi

Circola l'idea che, superata una certa temperatura, i lavori debbano fermarsi per legge. È una semplificazione. Non esiste una norma statale che imponga in via generale la sospensione delle attività al raggiungimento di una soglia termica.

La realtà è più articolata. Da un lato ci sono gli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro; dall'altro, le sospensioni concrete discendono da ordinanze regionali o locali, adottate soprattutto per l'edilizia e l'agricoltura nelle fasce orarie più calde. Diverse Regioni hanno emanato provvedimenti che vietano il lavoro all'aperto in determinati orari quando l'indice di calore supera livelli di rischio elevato.

Inquadramento normativo

La norma-cardine resta l'art. 2087 del Codice civile: il datore di lavoro deve adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. È una clausola aperta che copre anche il rischio termico, indipendentemente da soglie predeterminate.

Sul piano prevenzionistico, l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) consideri *tutti* i rischi per la salute, incluso quello microclimatico e da esposizione al calore. Il rischio da caldo estremo, quando prevedibile, deve quindi essere censito e gestito nel DVR, con misure organizzative e procedure operative.

Gli obblighi si distribuiscono tra due figure: il datore di lavoro e il dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/2008), tenuti tra l'altro a fornire i dispositivi di protezione e a garantire la sorveglianza sanitaria; e il preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008), che sovrintende all'attività e deve intervenire in caso di condizioni pericolose, sospendendo l'attività dei lavoratori quando necessario. La violazione degli obblighi è presidiata dalle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che il rischio da esposizione a temperature elevate, se prevedibile, rientra tra quelli che il datore deve valutare e prevenire: la prevedibilità dell'evento meteo estremo è ormai difficilmente negabile e incide sulla configurabilità della colpa in caso di infortunio.

Cosa cambia per le aziende

Per i settori esposti — edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni all'aperto, ma anche ambienti indoor senza climatizzazione adeguata — l'attenzione degli organi di vigilanza è cresciuta. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rafforzato i controlli sulle misure adottate durante le ondate di calore.

Due conseguenze pratiche. La prima: un DVR che ignora il rischio termico, o lo tratta con formule di stile, espone l'azienda a contestazioni sanzionatorie e, in caso di infortunio, a responsabilità penale. La seconda: il mancato rispetto delle ordinanze regionali sulle fasce orarie vietate integra una violazione autonoma.

Esiste inoltre uno strumento a sostegno delle aziende dei settori più colpiti: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteo, attivabile quando le temperature elevate — di norma percepite oltre i 35 gradi — impongono la sospensione o riduzione dell'attività. È una tutela che consente di fermare i lavori senza gravare interamente sul costo del lavoro.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornate il DVR inserendo il rischio da calore con misure specifiche: rotazione delle mansioni, pause in aree ombreggiate, riorganizzazione delle fasce orarie, acqua e idratazione garantite.
  2. Verificate le ordinanze regionali e comunali applicabili al vostro cantiere o sito produttivo: le soglie e gli orari di divieto variano sul territorio e cambiano di stagione in stagione.
  3. Formate lavoratori e preposti sul riconoscimento dei sintomi da stress termico e sulle procedure di sospensione. Conservate la documentazione: la formazione deve essere tracciabile, non solo dichiarata.
  4. Attivate la CIGO per eventi meteo quando le condizioni impongono lo stop, così da tutelare i lavoratori senza sacrificare la continuità aziendale.
  5. Distinguete il DVR di facciata da quello operativo: un documento formalmente completo ma privo di misure realmente attuate non protegge in caso di controllo o infortunio.

La differenza tra un adempimento sostanziale e uno di superficie emerge quasi sempre nel momento sbagliato — durante un'ispezione o dopo un infortunio. Consigliamo di anticipare la verifica prima dell'estate.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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