Lavoro

Caldo estremo sul lavoro: cosa controllano gli ispettori

Con l'aumento delle ondate di calore, i controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si concentrano sul rischio termico. Non basta prevedere misure sulla carta: gli ispettori verificano l'attuazione concreta. Per il datore di lavoro cambia il peso della prova. Ecco il quadro normativo e le azioni da mettere in campo prima dell'estate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il contesto: dal documento all'effettività

Le ondate di calore hanno reso il rischio termico un tema centrale della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso indicazioni operative destinate al personale ispettivo per orientare i controlli sulla prevenzione dei rischi da esposizione a caldo estremo.

> Nota redazionale: il riferimento alla specifica nota INL citata dalle fonti giornalistiche (indicata come n. 5484/2026) è da verificare presso il portale ufficiale dell'Ispettorato prima di qualsiasi utilizzo in sede difensiva. Il contenuto sostanziale degli obblighi non dipende comunque da quel singolo atto, ma dalla disciplina primaria richiamata di seguito.

I controlli riguardano tipicamente: la presenza e l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR), il Piano operativo di sicurezza (POS) nei cantieri, la modulazione degli orari nelle fasce più calde, le pause, i punti di idratazione e la formazione dei lavoratori.

Inquadramento normativo

Il fondamento resta l'art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. È una norma di chiusura: non tipizza il rischio, obbliga a fronteggiarlo.

Sul piano speciale rilevano due disposizioni del D.lgs. 81/2008. L'art. 15 elenca le misure generali di tutela, tra cui la valutazione di *tutti* i rischi — quindi anche quelli ambientali e microclimatici — e la programmazione della prevenzione. L'art. 28 impone che la valutazione riguardi ogni rischio per la sicurezza e la salute, inclusi quelli connessi alle condizioni climatiche. Il caldo estremo non è un'ipotesi residuale: è un fattore di rischio che va valutato e gestito come gli altri.

Il punto interpretativo decisivo è questo. Poiché la norma richiede la valutazione e la gestione di un rischio *concreto*, il criterio con cui l'ispettore e poi il giudice misurano l'adempimento è l'effettività. Non è sufficiente che il DVR menzioni il rischio termico: occorre dimostrare che le contromisure siano state adottate, comunicate e realmente praticate. Questo sposta di fatto sul datore l'onere di provare l'attuazione, non la sola previsione, delle misure.

La giurisprudenza di legittimità è coerente. La Corte di Cassazione penale, sez. IV, in materia di infortuni e malattie professionali ha ribadito più volte che la responsabilità del datore non si esclude con la mera predisposizione formale dei presìdi, ma richiede la vigilanza sull'effettivo utilizzo e sull'osservanza delle procedure di sicurezza (orientamento consolidato in tema di posizione di garanzia).

Cosa cambia in sede ispettiva

L'ispettore che rilevi carenze dispone di strumenti distinti, da non confondere:

Sono istituti diversi per presupposti ed effetti. La sospensione incide sull'attività; la prescrizione mira alla regolarizzazione entro un termine. Conoscerne la differenza è essenziale per calibrare la reazione dell'impresa.

Cosa fare in concreto

  1. Aggiornare il DVR inserendo un'analisi specifica del rischio da caldo, con riferimento alle mansioni, agli ambienti e alle fasce orarie critiche.
  2. Adottare un protocollo operativo con misure misurabili: rotazione dei turni, pause in aree ombreggiate o climatizzate, disponibilità di acqua, sospensione delle attività oltre soglie di temperatura predefinite.
  3. Formare e informare i lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sui comportamenti da tenere, documentando la formazione erogata.
  4. Coinvolgere medico competente e RLS nella definizione delle misure e nella sorveglianza sanitaria, verbalizzando il confronto.
  5. Verificare la coerenza tra carta e realtà: conservare evidenze dell'attuazione (registri pause, fornitura acqua, comunicazioni interne), perché in sede ispettiva e in giudizio ciò che rileva è la prova dell'adempimento concreto.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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