Condominio

Tabelle millesimali: quando e come si possono modificare

Le tabelle millesimali ripartiscono spese e diritti di voto tra i condomini. Cambiarle non è semplice: di regola serve l'unanimità, ma l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede eccezioni in cui basta la maggioranza. Capire quando ricorre ciascuna ipotesi evita delibere nulle e contenziosi inutili tra condomini e amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Le tabelle millesimali sono il documento che assegna a ogni unità immobiliare un valore proporzionale, espresso in millesimi, sul valore complessivo dell'edificio. Da quel valore dipendono due cose pratiche: quanto ciascuno paga delle spese comuni e quanto pesa il suo voto in assemblea.

Proprio perché toccano portafoglio e diritti, modificarle è un'operazione delicata. La domanda ricorrente è: serve sempre il consenso di tutti i condomini, oppure può bastare una maggioranza? La risposta dipende dal motivo della modifica.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile. Il principio generale è che i valori espressi nelle tabelle, e quindi la ripartizione che ne deriva, possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Ciò perché le tabelle, di regola, hanno natura contrattuale: incidono su diritti soggettivi e non possono essere imposte a chi non vi acconsente.

Lo stesso articolo, però, prevede due eccezioni in cui è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (il quorum dell'art. 1136, secondo comma, del Codice civile):

In questi due casi non si parla di una libera rivalutazione "a piacere", ma di una rettifica giustificata da un presupposto oggettivo. Per *errore* la giurisprudenza intende la divergenza tra il valore reale dell'unità e quello attribuito in tabella, dovuta a un'erronea valutazione dei dati di fatto (superficie, altezza, esposizione, destinazione): non rilevano invece i meri ripensamenti soggettivi o le variazioni di mercato.

Implicazioni pratiche

Per il singolo condòmino la distinzione è decisiva. Se la modifica rientra nelle due eccezioni, è esposto a una delibera assunta a maggioranza che può ridurre o aumentare i suoi millesimi anche contro la sua volontà. Se invece si tratta di una revisione che non poggia su errore o su mutamenti strutturali, una delibera priva del consenso unanime è viziata e impugnabile.

Per l'amministratore il rischio è procedurale: convocare l'assemblea con il quorum sbagliato espone la delibera a impugnazione e può tradursi in responsabilità per i costi del contenzioso. È quindi essenziale individuare con precisione, già nell'ordine del giorno, il titolo giuridico su cui si fonda la richiesta di modifica.

Va ricordato che le tabelle allegate o richiamate da un regolamento contrattuale non assumono automaticamente natura contrattuale per ciò solo: ciò che conta è se la ripartizione recepisce un accordo derogatorio ai criteri legali oppure si limita a tradurre in millesimi i criteri di legge. Nel primo caso la modifica resta ancorata all'unanimità; nel secondo possono operare le eccezioni dell'art. 69.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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