Lavoro

Cambio mansioni per crisi aziendale: quando non è straining

Il demansionamento o lo spostamento di ruolo motivato da una crisi aziendale non è automaticamente straining risarcibile. Con l'ordinanza 2676/2021 la Cassazione distingue le scelte organizzative dell'impresa dalle condotte persecutorie. Una differenza decisiva: cambia l'onere della prova e cambiano i presupposti del risarcimento per chi subisce una riorganizzazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 giugno 2026 ·4 min

Il caso

Un dipendente di un istituto bancario lamentava un mutamento di ruolo che riteneva lesivo della propria professionalità, chiedendo il risarcimento del danno a titolo di straining. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 2676/2021, ha respinto la pretesa: il cambio di mansioni era riconducibile a una riorganizzazione aziendale legittima, non a una strategia ostile diretta contro il lavoratore.

La decisione è rilevante perché traccia un confine netto tra due piani che spesso vengono confusi: l'esercizio del potere organizzativo dell'imprenditore e la condotta vessatoria che fonda una responsabilità risarcitoria.

Cosa significa straining

Lo *straining* è una forma attenuata di mobbing. Mentre il mobbing presuppone una sequenza ripetuta e sistematica di atti ostili, lo straining si configura anche con una singola azione (o poche azioni) che produce un effetto stressante duraturo e penalizzante sul lavoratore. In entrambi i casi, però, resta indispensabile un elemento: l'intento persecutorio, cioè una condotta diretta a danneggiare o emarginare il dipendente.

La fonte normativa di riferimento è l'art. 2087 del Codice civile, che obbliga il datore a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di chi lavora. È su questa norma che si innestano le pretese risarcitorie per mobbing e straining.

La distinzione tracciata dalla Cassazione

Il punto centrale dell'ordinanza è questo: non ogni provvedimento sgradito al lavoratore è una condotta illecita. L'imprenditore ha il potere di riorganizzare l'azienda, ridistribuire le funzioni e adattare l'assetto produttivo, soprattutto in un contesto di crisi. Questa libertà è tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Quando il mutamento di mansioni risponde a un'esigenza organizzativa reale e documentabile, manca l'elemento qualificante dello straining: l'intento di nuocere. La modifica può essere percepita come penalizzante, ma se è la conseguenza fisiologica di una ristrutturazione non genera, di per sé, un diritto al risarcimento.

Resta fermo il limite dell'art. 2103 c.c., che disciplina lo *ius variandi*, cioè il potere di assegnare mansioni diverse: lo spostamento deve avvenire entro lo stesso livello di inquadramento o, nei casi previsti, secondo le regole sul demansionamento. Una cosa è la legittimità dell'assegnazione, altra è la sua eventuale natura persecutoria.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, la pronuncia alza l'asticella probatoria. Non basta dimostrare di aver subito un cambio di ruolo sfavorevole: occorre provare che dietro quella scelta vi fosse una finalità vessatoria, oppure che il provvedimento esuli dai limiti legali dello ius variandi.

Per il datore di lavoro, la decisione conferma la centralità della tracciabilità delle ragioni organizzative. Una riorganizzazione documentata, coerente e applicata in modo non selettivo è la migliore difesa contro contestazioni di straining.

Il confine, in concreto, si gioca sui fatti: l'esistenza di una crisi reale, l'omogeneità del trattamento rispetto ad altri colleghi, l'assenza di episodi mirati a isolare o svalutare il singolo dipendente.

Cosa fare in concreto

Conclusione

L'ordinanza 2676/2021 non chiude le porte alle tutele del lavoratore, ma le àncora a un presupposto preciso: l'intento ostile. Le scelte organizzative legittime, anche se sgradite, restano fuori dal perimetro dello straining risarcibile. La differenza la fanno i fatti e la loro dimostrazione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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