Lavoro

Cancellare file dal PC aziendale: cosa rischia il dipendente

Cancellare file dal PC aziendale non è un gesto neutro. A seconda dell'intenzione e del danno prodotto, la condotta può integrare un reato, giustificare il licenziamento e generare un obbligo di risarcimento. Vediamo i tre piani di responsabilità — penale, disciplinare e civile — e come muoversi correttamente, sia prima sia dopo la cessazione del rapporto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 agosto 2026 ·4 min

Cancellare file dal PC aziendale: perché la questione è delicata

Lo strumento informativo è spesso il cuore operativo dell'impresa. Documenti, database, corrispondenza e progetti hanno un valore economico e organizzativo autonomo. Per questo la cancellazione di dati aziendali, quando volontaria e lesiva, raramente resta una vicenda interna: attiva responsabilità su più fronti.

Prima di analizzarli, una precisazione utile. Occorre distinguere tre profili spesso confusi: la proprietà dello strumento (il computer è del datore di lavoro), la titolarità dei dati (l'impresa è titolare del patrimonio informativo che vi è custodito) e l'obbligo di riconsegna integra e ordinata di quanto affidato al dipendente per lo svolgimento delle mansioni. Anche i file elaborati dal lavoratore nell'esercizio delle mansioni appartengono, di regola, al patrimonio aziendale: non basta averli creati per poterli distruggere.

Cancellare file dal PC aziendale: i profili penali

La condotta può integrare il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici previsto dall'art. 635 bis del codice penale. La norma punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La cornice edittale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Quanto al regime di procedibilità, il reato è di norma procedibile a querela della persona offesa, salvo le ipotesi aggravate procedibili d'ufficio. *[Nota: l'assetto della procedibilità va verificato alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 — riforma Cartabia — che ha ampliato le fattispecie procedibili a querela; opportuno un controllo aggiornato caso per caso.]*

Determinante è l'elemento soggettivo. Il reato presuppone il dolo, ossia la volontà di cancellare i dati altrui. La cancellazione accidentale, l'errore di gestione o l'eliminazione di file effettivamente personali del dipendente non integrano di per sé la fattispecie. La linea di confine, in concreto, si gioca sulla ricostruzione della condotta e sulla riconducibilità dei dati al patrimonio aziendale.

Il piano disciplinare: dal richiamo al licenziamento

La cancellazione dolosa di dati aziendali viola l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 del codice civile, che impone al lavoratore di non tenere condotte pregiudizievoli per l'impresa.

Sul versante disciplinare, una condotta di questo tipo può giustificare il licenziamento per giusta causa, cioè l'interruzione immediata del rapporto senza preavviso. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idonee a ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario le condotte volte a sottrarre, alterare o distruggere il patrimonio informativo aziendale, specie se poste in essere in prossimità della cessazione del rapporto *[orientamento Cass. sez. lav.; riferimenti puntuali da_verificare]*. La gravità va comunque valutata in concreto, tenendo conto della proporzionalità e delle previsioni del contratto collettivo.

Il piano civile: il risarcimento del danno

Chi cancella dati causando un pregiudizio all'impresa risponde del risarcimento del danno. Il datore di lavoro può agire per ottenere il ristoro delle perdite subite: costi di recupero, ripristino, fermo dell'attività e ogni conseguenza economica direttamente collegata alla condotta.

Un dato tecnico spesso sottovalutato: backup e log di sistema rendono le operazioni ricostruibili. La sequenza degli accessi, delle modifiche e delle cancellazioni lascia tracce che consentono di risalire all'autore e alla natura dolosa o accidentale della condotta. L'aspettativa di impunità è, sul piano pratico, di regola infondata.

Cosa fare in concreto

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.